Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13289/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era imputato del reato previsto dall'art.95, commi 1 e 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver attestato falsamente nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che il reddito del suo nucleo familiare relativo all'anno 2017 fosse pari a euro 9.789,38, mentre accertamenti della Guardia di Finanza hanno rilevato che il reddito 2017 era di euro 13.160,89 (superiore alla soglia di legge) e che nel 2018 il reddito era pari a euro 12.163,43. Il ricorso in Cassazione contestava la decisione della Corte d'appello sostenendo, in sintesi, che ai fini della determinazione del reddito rilevante dovesse farsi riferimento alla "ultima dichiarazione" intesa come quella per la quale fosse sorto l'obbligo di presentazione (ossia la dichiarazione più prossima cronologicamente all'istanza), e non alla dichiarazione per la quale fosse scaduto il termine di presentazione; pertanto la difesa riteneva che il dato reddituale 2018, inferiore alla soglia, avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale del ricorrente, osservando che la Corte territoriale ha fondato la condanna sulla falsità della dichiarazione riportata nell'autocertificazione (reddito 2017 dichiarato pari a euro 9.789,00) e sul principio consolidato secondo cui integra il reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni nei dati indicati nell'istanza di ammissione, indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al beneficio. La Cassazione ha inoltre confermato che, anche ove si discutesse quale annualità prendere a riferimento, la Corte territoriale ha comunque esaminato il profilo soggettivo (assenza di prova della buona fede) e ha evidenziato che il reddito 2018 era anch'esso considerato nella motivazione; pertanto il vizio dedotto dalla difesa risultava eccentrico rispetto al punto decisivo (la falsità della dichiarazione). Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.95 commi 1 e 2

    art.95, commi 1 e 2, d.P.R. 30/05/2002, n.115

    La norma incriminatrice punisce chi rende dichiarazioni false o omette dati nei moduli per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la falsità materiale della dichiarazione è rilevante indipendentemente dall'effettiva idoneità del dichiarante ad ottenere il beneficio

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.76 comma 1

    art.76, comma 1, d.P.R. n.115/2002

    Stabilisce l'obbligo di dichiarare il reddito risultante dall'"ultima dichiarazione"; la Corte territoriale e la Cassazione richiamano la norma per sottolineare il principio di certezza nella scelta del reddito di riferimento, impedendo scelte arbitrarie da parte del contribuente

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.79 comma 1 lett. c)

    art.79, comma 1, lett. c) d.P.R. n.115/2002

    Riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione usata per l'istanza; la giurisprudenza valuta la prossimità cronologica del dato reddituale rispetto al momento di presentazione dell'istanza

  • codice di procedura penale - art.616

    Norma che disciplina la condanna alle spese del processo per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite e Sezioni penali)

    Sez. U, n.6591 del 27/11/2008; Sez. 4, n.8302 del 23/11/2021; Sez. U, n.14723 del 19/12/2019 (Pacino); Sez. 4, n.15694 del 17/01/2020 (Cusenza); Sez. 4, n.46382 del 14/10/2014; Sez. 4, n.7710 del 05/02/2010 (Varane)

    La giurisprudenza ha precisato diversi punti: a) la falsità della dichiarazione nel modulo per il patrocinio integra il reato anche se il reddito dichiarato non avrebbe effettivamente precluso il beneficio; b) vi è dibattito su quale sia l'"ultima dichiarazione" rilevante (quella per la quale è sorto l'obbligo di presentazione o quella per la quale è scaduto il termine), ma la questione non esclude la rilevanza penale della falsità quando questa sia provata; c) la Corte può considerare anche elementi successivi e il profilo soggettivo (buona fede) quando il reddito accertato è prossimo alla soglia

Massime di principio

  • La falsità delle informazioni fornite nell'autocertificazione per il gratuito patrocinio costituisce reato ai sensi dell'art.95 d.P.R. n.115 e è rilevante anche se, di fatto, il richiedente avrebbe potuto essere o risultare idoneo al beneficio: l'elemento materialmente falso è centrale
  • Per il computo del reddito di riferimento l'orientamento giurisprudenziale privilegia la "ultima dichiarazione" intesa come la dichiarazione per la quale è sorto l'obbligo di presentazione (quindi la più prossima cronologicamente all'istanza), ma esistono pronunce che considerano rilevante anche la dichiarazione per la quale è scaduto il termine; comunque la questione di scelta dell'annualità non annulla la rilevanza della falsità dichiarativa
  • Quando i redditi più vicini al deposito dell'istanza risultano inferiori alla soglia, il giudice valuta con attenzione l'elemento soggettivo (la buona fede): la sussistenza del reato richiede prova della consapevolezza o dell'indifferenza del dichiarante rispetto alla falsità
  • In presenza di variazioni reddituali tra annualità, il giudice può integrare la verifica con altri elementi probatori che dimostrino decrementi o incrementi di reddito sopravvenuti; la difesa deve provare fatti tali da integrare la buona fede o la correttezza della scelta dell'annualità di riferimento
  • Per chi presenta istanza di gratuito patrocinio è cruciale allegare dati e documenti certi e coerenti con le dichiarazioni fiscali; inesattezze documentali espongono al rischio di responsabilità penale e di perdita del beneficio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.