Cassazione Penale, Sentenza n. 33909/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate o mere riproposizioni di doglianze di merito e rilevando la coerenza e continuità motivazionale tra primo e secondo grado. Pertanto le condanne di merito restano confermate; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di €3.000.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato, amministratore unico della fallita G.OUT s.r.l., per: 1) distrazione/occultamento di beni sociali (artt. 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1, n.1 legge fall.) per beni del valore di €78.383, omettendo di consegnarli al curatore; 2) aggravamento del dissesto per omissione della richiesta di fallimento (artt. 217, comma 1, n.4, 219, comma 2, n.1 e 224 legge fall.). Inoltre censurava l'entità della pena (misura prossima al massimo edittale) nonostante l'incensuratezza dell'imputato (art. 133 c.p.).
Norme richiamate
art. 223 c.p. in relazione all'art. 216 legge fallimentare
Rilevata la configurabilità del reato di distrazione/occultamento dei beni sociali quando i beni non risultano consegnati al curatore e non è data una prova convincente della diversa destinazione; il dolo si desume dalla mancata dimostrazione della reale destinazione dei beni e dall'impossibilità di recuperarli.
artt. 217, 219 e 224 legge fallimentare
Rilevata la fattispecie di aggravamento del dissesto per omissione degli obblighi inerenti alla dichiarazione di fallimento e per comportamenti che hanno impedito il recupero dei beni societari.
Principio che richiede motivazione specifica e dettagliata quando si applica una pena in misura prossima al massimo edittale; la motivazione delle corti di merito è ritenuta adeguata perché ha indicato ragioni dettagliate (ostacoli creati dall'imputato al recupero dei beni).
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Base normativa dei motivi di cassazione sollevati (violazione di norme sostanziali), ma la Corte ha ritenuto le censure prive di rilevanza di legittimità essendo questioni di merito/fatti non sindacabili in cassazione.
Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali e la somma alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente, qui quantificata in €3.000.
Massime di principio
- La Cassazione limita il sindacato sulle valutazioni di fatto: se primo e secondo grado condividono valutazioni e motivazioni coerenti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si tratta di mera rivalutazione probatoria o di una diversa interpretazione dei fatti.
- In casi di distrazione/occultamento di beni societari, l'assenza di ritrovamento da parte del curatore e la mancata prova di diversa legittima destinazione possono legittimare l'inferenza del dolo e la condanna dell'amministratore.
- Quando il giudice applica una pena prossima al massimo, è necessaria una motivazione specifica e dettagliata che giustifichi la quantità di pena; motivazioni generiche sulla gravità del reato non sono sufficienti.
- Le contestazioni sulla scarsa prova probatoria devono essere formulate con rilievi critici sul percorso logico-giuridico della sentenza di merito; critiche generiche o ripetitive dei fatti difficilmente superano il vaglio di legittimità.
- Comportamenti dell'imputato che ostacolano il recupero dei beni (es. impedimenti al curatore) possono aggravare la valutazione della responsabilità e giustificare un aumento di pena.
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