Cassazione Civile, Ordinanza n. 19305/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietaria)
La controversia
La controversia nasce da una complessa operazione immobiliare riguardante un terreno in comproprietà e la realizzazione di posti auto. Una comproprietaria aveva rilasciato procura speciale a un altro comproprietario per vendere il terreno e sciogliere la comunione; successivamente fu sottoscritta una scrittura privata con cui i comproprietari e il procuratore si impegnavano verso due promissari acquirenti a vendere una porzione del terreno per realizzarvi otto parcheggi, subordinando l’operazione alla compravendita di un immobile di proprietà di alcuni dei promittenti. Dopo la vendita del fabbricato e del terreno, sorsero contestazioni sulla validità e sull’esecuzione degli impegni assunti, anche per una denuncia della comproprietaria circa presunte sottoscrizioni apocrife sulla DIA e sugli atti edilizi, con conseguente sospensione dei lavori. In primo grado i comproprietari e gli acquirenti chiesero l’accertamento della simulazione relativa del contratto di compravendita, la condanna alla costruzione dei parcheggi e il risarcimento dei danni da inadempimento; il tribunale rigettò le domande principali e accolse solo in parte la riconvenzionale di risoluzione. In appello alcuni comproprietari lamentarono, tra l’altro, l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria contro la comproprietaria e l’erronea quantificazione del danno; la Corte d’appello, ritenendo sussistente l’inadempimento della comproprietaria e la sua maggiore responsabilità, la condannò a rimborsare al comproprietario appellante i quattro quinti di quanto da lui dovuto agli acquirenti. Con il ricorso per cassazione la comproprietaria ha denunciato violazione degli artt. 345, 112 e 277 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse deciso su una domanda nuova di manleva/regresso mai proposta, anziché sulla domanda originaria di risarcimento del danno diretto per mancata realizzazione dei posti auto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: la domanda introdotta e quella coltivata in appello avevano ad oggetto il risarcimento del danno direttamente subito per la mancata attribuzione dei parcheggi, mentre la Corte territoriale aveva impropriamente trasformato il thema decidendum in una ripartizione interna della responsabilità risarcitoria tra coobbligati, pronunciando su un bene della vita diverso da quello richiesto e incorrendo in extrapetizione. Sono stati quindi accolti il ricorso principale e assorbiti i ricorsi incidentali; la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della comproprietaria ricorrente, ha dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali e ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Genova con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La ragione decisiva è che il giudice di merito aveva pronunciato oltre i limiti del petitum e della causa petendi, attribuendo all’appellante un diritto di regresso/manleva non richiesto, mentre la domanda originaria riguardava il risarcimento del danno da mancata realizzazione dei posti auto. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice può qualificare giuridicamente i fatti, ma non può introdurre nuovi elementi di fatto né attribuire un bene della vita diverso da quello domandato.
Norme richiamate
Richiamato come norma violata per avere la Corte d’appello deciso su una domanda nuova in sede di gravame.
Usato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
Evocato nel motivo di ricorso unitamente agli artt. 345 e 112 c.p.c., quale norma processuale asseritamente violata dalla decisione di merito.
Richiamato dalla Corte d'appello per affermare che i contratti stipulati dal rappresentante hanno vincolato la mandante verso i terzi; la Cassazione non ne contesta in questa sede la portata, ma rileva che la sentenza impugnata ha ecceduto il thema decidendum.
Massime di principio
- Il potere del giudice di riqualificare giuridicamente i fatti allegati incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi: non può introdurre nuovi elementi di fatto né attribuire un bene della vita diverso da quello domandato.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre anche quando il giudice, a fronte di una domanda di risarcimento del danno diretto, decida invece su una pretesa di manleva o regresso non proposta.
- In appello è inammissibile la pronuncia su una domanda nuova o comunque estranea al thema decidendum originario, anche se collegata economicamente ai fatti di causa.
- L’accertamento dell’inadempimento o della responsabilità di un soggetto non consente, di per sé, di trasformare la domanda risarcitoria proposta in una diversa azione di rivalsa interna tra coobbligati.
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