Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21691/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione che aveva concesso la sospensione condizionale della pena pecuniaria. In sostanza la condanna per i reati contestati e la sospensione condizionale della pena detentiva sono rimaste in piedi, mentre è stata eliminata la sospensione condizionale riferita alla multa (la pena pecuniaria torna quindi esecutiva).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 163 comma 1 (ultimo periodo) c.p., sostenendo che la sospensione condizionale della pena va valutata in relazione alla pena detentiva ragguagliata ai sensi dell'art. 135 c.p. e che, per effetto della L. 11.6.2004 n.145, l'incidenza della pena pecuniaria deve essere neutralizzata nel computo della soglia minima di pena detentiva sospendibile; nella specie la sospensione condizionale era stata estesa anche alla pena pecuniaria, in contrasto con tale criterio.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    La disposizione disciplina la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. La Corte interpreta che, dopo la modifica introdotta dalla L. 11.6.2004 n.145, il giudice può sospendere l'esecuzione della pena detentiva anche se, considerata congiuntamente alla pena pecuniaria e dopo il ragguaglio ex art.135, supererebbe i limiti indicati; tuttavia la sospensione non deve essere estesa alla pena pecuniaria quando la legge intende limitare il computo alla sola pena detentiva.

  • art. 135 cod. pen.

    Stabilisce il ragguaglio delle pene quando sono irrogate congiuntamente (conversione delle pene pecuniarie in termini detentivi ai fini del computo). Nel caso esaminato la Corte indica che, ai fini della soglia minima di pena detentiva sospendibile, la L. 145/2004 ha neutralizzato l'incidenza della pena pecuniaria sul computo.

  • Legge 11.6.2004 n.145 (art.1 lett. a,b,c)

    Ha modificato l'art.163 c.p. rendendo possibile la sospensione della pena detentiva anche quando la sua applicazione congiunta a pena pecuniaria, dopo il ragguaglio, supererebbe i limiti previsti; di fatto neutralizza l'incidenza della pena pecuniaria ai fini del calcolo della soglia minima di pena detentiva sospendibile.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del motivo di cassazione utilizzato dal Procuratore generale (violazione di legge).

  • art. 81 cpv., art. 624, art. 625 n.7 cod. pen.

    Norme penali relative al reato per cui il resistente è stato condannato (furto aggravato in luoghi di culto e concorso); la sentenza di merito ha ritenuto provata la responsabilità e ha inflitto pena detentiva e pecuniaria.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale si riferisce principalmente alla pena detentiva: dopo la L. 145/2004, per valutare la sospendibilità si deve considerare la pena detentiva ragguagliata e neutralizzare l'incidenza della pena pecuniaria sul superamento delle soglie previste.
  • Se il giudice concede la sospensione condizionale anche alla pena pecuniaria quando non avrebbe dovuto, la Cassazione può annullare tale parte della statuizione senza rinvio, lasciando impregiudicati gli altri aspetti della condanna.
  • Nelle sentenze che irrogano pene miste (detentiva + pecuniaria) è importante che il dispositivo specifichi chiaramente a quale parte della pena si applica la sospensione condizionale, motivando il computo ai sensi dell'art.135 e l'eventuale neutralizzazione della pena pecuniaria.
  • Il pubblico ministero può impugnare con successo la decisione che estende la sospensione alla multa quando la legge e la giurisprudenza richiedono che la sospensione riguardi la sola pena detentiva.
  • Per i difensori, se si mira a ottenere la sospensione anche della pena pecuniaria, occorre verificare se esiste fondamento normativo o giurisprudenziale che lo consenta nel caso concreto; in mancanza, la concessione potrebbe essere annullata in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.