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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3060/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale aveva impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Brescia che, pur avendo revocato la sospensione condizionale della pena relativa alla sentenza del 25/11/2019, aveva rigettato la richiesta di revoca della sospensione concessa con la sentenza del 04/12/2019. Il motivo centrale era se il giudice dell'esecuzione debba revocare la sospensione concesso in una sentenza quando, al momento del suo passaggio in giudicato, sussisteva già una causa ostativa derivante da altra condanna divenuta irrevocabile dopo la pronuncia ma prima del giudicato della seconda sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale dichiarandolo fondato. Ha ritenuto errata la decisione del giudice a quo nella parte in cui aveva negato la revoca della sospensione del 04/12/2019, affermando che il giudice dell'esecuzione deve valutare l'esistenza di cause ostative al momento del passaggio in giudicato e, se queste preesistono al giudicato e non erano note o conoscibili al giudice di merito, deve revocare la sospensione. L'ordinanza impugnata è stata annullata in relazione al diniego di revoca e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 2) cod. pen.

    Usato per giustificare la revoca della sospensione condizionale quando la cumulo con altra pena irrevocabile supera i limiti di legge; il giudice dell'esecuzione deve verificare la sussistenza di tale causa ostativa al momento del passaggio in giudicato.

  • art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    Richiamato insieme agli artt. 168 e 674 c.1-bis per definire i poteri del giudice dell'esecuzione rispetto alla reiterazione del beneficio; non va inteso come rimedio impugnatorio ma come potere-dovere di controllo.

  • art. 163 cod. pen.

    Fornisce il parametro dei limiti di pena oltre i quali la sospensione condizionale non può essere concessa; il cumulo di pene che supera tali limiti costituisce causa ostativa alla sospensione.

  • art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione a intervenire sulla legittimità della reiterazione del beneficio della sospensione.

  • Sez. U. n. 37345 del 2015 (Longo)

    Principio richiamato: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione se emergono cause ostative preesistenti al giudicato ma non note al giudice di cognizione; la verifica deve essere riferita al momento del passaggio in giudicato.

  • Sez. 1, n. 906 del 2020 (Longo)

    Conferma che, quando una sentenza che concede sospensione diviene irrevocabile e il cumulo con altra pena supera i limiti di art.163, il giudice dell'esecuzione è tenuto a revocare la sospensione anche se la causa ostativa si è perfezionata dopo la concessione del beneficio.

  • Sez. 1, n. 998 del 2009 (Ingenito)

    Giurisprudenza conforme sull'obbligo di revoca della sospensione quando emergono cause ostative al momento dell'irrevocabilità.

  • Sez. 1, n. 15535 del 2020 (Petrucci)

    Richiamata per il principio che la revoca di una sospensione può essere condizionata alla revoca di altra sospensione correlata; mette in luce la necessità di coerenza nell'adozione delle revoche.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare e revocare la sospensione condizionale della pena al momento del passaggio in giudicato, anche se la causa ostativa si è perfezionata dopo la pronuncia che ha concesso il beneficio ma prima del giudicato.
  • La valutazione della legittimità della sospensione deve riferirsi alla situazione esistente al momento dell'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio; non è rilevante che, al tempo della pronuncia, la causa ostativa non fosse conosciuta o conoscibile dal giudice di merito.
  • Se il cumulo delle pene, considerato al momento del giudicato, supera i limiti dell'art. 163 cod. pen., la sospensione condizionale deve essere revocata.
  • La possibilità di revoca riguarda entrambe le sospensioni intercorrelate: la revoca di una sospensione può essere condizione per la revoca dell'altra, dovendosi evitare soluzioni contraddittorie.
  • Per il difensore e per il PM: verificare sempre lo stato di irrevocabilità delle sentenze collegate e sollevare tempestivamente la questione al giudice dell'esecuzione quando mutamenti successivi possano integrare cause ostative.
  • Il rimedio non va inteso come impugnazione della decisione di merito ma come controllo dell'esecuzione volto a garantire il rispetto dei limiti legali al beneficio della sospensione.

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