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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05166/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente pubblico)

La controversia

Una società appaltatrice, poi fallita, aveva convenuto in giudizio il committente pubblico chiedendo il pagamento di numerose riserve iscritte nell'ambito di un appalto di lavori. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, riconoscendo una somma corrispondente a quanto previsto in un precedente accordo bonario, rimasto inefficace per mancata erogazione dei fondi regionali. La corte d'appello aveva invece riformato integralmente la decisione, rilevando che per le pretese fondate sulla illegittima protrazione della sospensione dei lavori l'appaltatore avrebbe dovuto previamente inviare la diffida prevista dall'art. 24 del d.m. n. 145/2000, diffida che risultava mancante. In cassazione la parte ricorrente ha censurato la sentenza di appello deducendo: omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe trascurato di distinguere alcune riserve (in particolare quelle relative a maggiori oneri di guardiania e maggiori costi per occupazione abusiva degli alloggi) dalle altre collegate alla sospensione; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; e violazione dell'art. 24 del d.m. n. 145/2000, sostenendo che tali riserve erano autonome rispetto alla sospensione dei lavori e quindi non soggette al previo onere della diffida. La resistente ha eccepito anche un difetto di legittimazione processuale della curatela, poi ritenuto infondato dalla Corte perché agli atti risultava l'autorizzazione del giudice delegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso e ha comunque ritenuto le censure infondate nel merito. Ha confermato che la questione dell'autonomia delle singole riserve non risultava trattata nella sentenza impugnata e che, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di averla devoluta ai giudici di merito e, in particolare, proporre appello incidentale condizionato se la relativa questione non fosse stata decisa in primo grado. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di appello, pur non elencando analiticamente ciascuna riserva, era riferita in modo omnicomprensivo a tutte le riserve dell'impresa, sicché doveva ritenersi pronunciata anche sulle riserve contestate. Quanto al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha ribadito che esso riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione della motivazione o delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attivazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 d.m. n. 145/2000

    Per le pretese relative alla ingiustificata protrazione della sospensione dei lavori l'appaltatore doveva aver previamente inviato una diffida alla stazione appaltante; in mancanza, la relativa riserva non era azionabile secondo la tesi accolta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede che la questione non sia stata esaminata e che il ricorrente indichi come e dove essa sia stata devoluta nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non una nuova valutazione della sufficienza o razionalità della motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie illustrative nel procedimento camerale.

  • art. 26 n. 6 l.fall.

    Risultava agli atti l'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio, con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una questione giuridica presuppone accertamenti di fatto e non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente deve indicare specificamente di averla dedotta nel merito e in quale atto processuale, altrimenti il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
  • Se una questione non è stata decisa in primo grado, la parte vittoriosa su altri capi deve proporre appello incidentale condizionato per preservarla; in mancanza, può formarsi giudicato implicito sul punto.
  • La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata quando la motivazione, letta nel suo complesso, mostra che il giudice si è pronunciato in modo onnicomprensivo su tutte le domande o riserve oggetto di causa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la sufficienza o la logicità della motivazione né di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio; rileva soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • Nelle controversie di appalto pubblico, la possibilità di far valere pretese connesse alla sospensione dei lavori può essere condizionata al rispetto degli oneri procedurali previsti dalla disciplina speciale applicabile ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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