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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18584/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una caduta avvenuta sulle scale di un cineteatro comunale, con lesioni personali alla danneggiata. Quest'ultima aveva agito contro il Comune e contro la società che gestiva il teatro, chiedendo il risarcimento. La società convenuta aveva a sua volta chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile per essere manlevata. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della società gestrice e aveva rigettato la domanda di garanzia verso l'assicurazione per prescrizione. In appello la società aveva chiesto, da un lato, l'esclusione della propria responsabilità o la riduzione del risarcimento per concorso di colpa della danneggiata e, dall'altro, la riforma del capo sulla prescrizione per ottenere la manleva. La Corte d'appello aveva ritenuto che una raccomandata inviata dalla danneggiata nel marzo 2012 fosse giunta nella sfera di conoscibilità della società presso l'unità locale del teatro, applicando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., e aveva quindi confermato la prescrizione biennale dell'azione di garanzia ex art. 2952 c.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1335 c.c., sostenendo che la presunzione di conoscenza non potesse operare perché la missiva era indirizzata al cineteatro e al Comune, non alla sede legale della società; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2952, comma 3, c.c., sostenendo che la richiesta stragiudiziale del marzo 2012, riferita a cause del sinistro diverse da quelle poi poste a base della domanda giudiziale, non fosse idonea a far decorrere la prescrizione dell'azione di garanzia. La compagnia assicuratrice non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva compiuto un accertamento di fatto sulla consegna della raccomandata presso un luogo rientrante nella sfera organizzativa della società (unità locale del teatro) e sulla conseguente operatività della presunzione di conoscenza, mentre il ricorso sollecitava una diversa ricostruzione del fatto e non proponeva una critica specifica del ragionamento presuntivo secondo i canoni dell'art. 2729 c.c. È stato parimenti dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una questione nuova: nel ricorso non era dimostrato che la pretesa inidoneità della richiesta stragiudiziale a far decorrere la prescrizione, in quanto fondata su fatti diversi da quelli dedotti in giudizio, fosse stata ritualmente proposta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con statuizione finale sull'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e senza condanna alle spese per difetto di difesa dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto all'indirizzo o comunque nella sfera di conoscibilità del destinatario; la prova contraria incombe sul destinatario, che deve dimostrare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

  • art. 2952 c.c.

    Il termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia assicurativa decorre dalla richiesta risarcitoria idonea a far conoscere all'assicurato il preteso danno; la Corte conferma la decorrenza in presenza di una comunicazione ritenuta pervenuta nella sfera di conoscibilità dell'assicurato.

  • art. 2729 c.c.

    La denuncia di una violazione delle presunzioni richiede una critica puntuale della catena inferenziale valorizzata dal giudice di merito, con indicazione delle ragioni per cui gli indizi sarebbero privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o per censurare l'accertamento di merito compiuto dal giudice territoriale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    Richiamato per la trattazione camerale e per la riserva di deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata come parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di comunicazioni recettizie, la conoscenza dell'atto può essere desunta quando il plico sia giunto in un luogo che rientra nella sfera di conoscibilità del destinatario, anche se non coincidente con la sede legale, purché il giudice di merito motivi adeguatamente sul collegamento tra quel luogo e l'organizzazione del destinatario.
  • La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. è superabile solo con la prova, a carico del destinatario, di un impedimento non imputabile che abbia impedito la tempestiva notizia dell'atto.
  • La censura di violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di riesame del materiale istruttorio e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una presunzione semplice, il ricorso per cassazione deve attaccare specificamente la struttura inferenziale adottata, indicando quali passaggi logici violerebbero i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • In sede di legittimità non sono proponibili questioni nuove, ove non risulti che siano state ritualmente introdotte e devolute nei gradi di merito.
  • Ai fini della prescrizione dell'azione di garanzia assicurativa, la rilevanza della richiesta risarcitoria va valutata in concreto in relazione alla sua idoneità a mettere l'assicurato in condizione di percepire la pretesa risarcitoria e il correlato rischio assicurativo.

Come è indicizzato

MaterieSurroga assicurativaImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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