Cassazione Penale, Sentenza n. 28716/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello che aveva derubricato il fatto in tentata rapina e rideterminato la pena. Sostengono violazione di legge e vizio di motivazione chiedendo che la fattispecie sia ricondotta all'art. 610 c.p. (violenza privata): a loro avviso l'azione violenta era diretta a costringere la vittima (un fotografo) ad eliminare gli scatti, non a privarlo della macchina fotografica, mancando dunque gli elementi integrativi della rapina.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, ritenendo che esso reiteri censure già prospettate in appello e che non siano consentite in sede di legittimità rivalutazioni di fatto. Ha confermato la valutazione della corte territoriale, che con puntuali riferimenti alle prove dichiarative aveva riscontrato ostilità verso la vittima e l'intento degli imputati di acquisire la disponibilità della res (eliminare le fotografie e impedire future documentazioni). Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La difesa chiedeva la riconduzione della fattispecie a questo articolo (violenza privata). La Corte di legittimità non ha effettuato una nuova qualificazione, limitandosi a ritenere inammissibile la censura che riproponeva argomenti di fatto già valutati dal giudice del merito.
Applicato per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende per il carattere colpevole del ricorso inammissibile.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. sez. 6, sent. n. 5465 del 04/11/2020)
Principio richiamato: la Corte di Cassazione non può riesaminare gli elementi di fatto e adottare una diversa ricostruzione dei fatti indicata dal ricorrente; è preclusa la rinnovata valutazione probatoria in sede di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione è fondamentale formulare motivi specifici di diritto: la mera reiterazione di censure di fatto già svolte in appello rende il ricorso inammissibile.
- La Corte di legittimità non effettua una nuova valutazione del merito o della prova; per ottenere la riforma sulla qualificazione del reato occorre dimostrare un vizio giuridico nella valutazione del fatto da parte del giudice di merito, non solo proporre una lettura alternativa dei fatti.
- Differenza pratica tra rapina e violenza privata: la rapina richiede comportamento violento o minaccioso finalizzato a impossessarsi della res (privazione o controllo sulla cosa), mentre la violenza privata mira a costringere qualcuno a fare o non fare qualcosa senza necessariamente appropriarsi della cosa. La qualificazione dipende dagli elementi intenzionali ricostruiti nel caso concreto.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica basata sulle dichiarazioni della vittima o su prove dichiarative, occorre indicare specifici vizi logico-giuridici nella motivazione del giudice (contraddizioni, omissioni probatorie) e non solo una diversa interpretazione plausibile.
- Chi propone ricorso in cassazione deve altresì considerare il rischio di sanzioni ex art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità per colpa o per motivi manifestamente infondati.
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