Cassazione Penale, Ordinanza n. 13640/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il richiamo alla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 14/05/2024. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione vertevano sulla ritenuta insussistenza della scriminante dello stato di necessità, sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e sulla ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze generiche, meramente reiterative di quelle già prospettate in appello e manifestazioni di dissenso rispetto alla motivazione della decisione impugnata, già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte richiama il suo precedente diniego già ritenuto corretto dalla Corte territoriale.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non può essere evitata quando il ricorrente abbia colpevolmente determinato la causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione della sussistenza di una scriminante, della particolare tenuità del fatto o della recidiva richiede motivi specifici e non generici manifesti di dissenso rispetto alla decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l'inammissibilità è colpevole, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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