Cassazione Civile, Ordinanza n. 23168/2021 del 20/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione TARES emesso dal Comune di Napoli per l'anno 2013, relativo a un immobile adibito a tipografia. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che il tributo non dovesse essere applicato sull'intera superficie dell'immobile perché alcune aree non erano utilizzate per l'attività tipografica e perché vi erano documenti idonei a descrivere lo stato dei luoghi e lo smaltimento dei rifiuti speciali. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo che la società non avesse dimostrato in quali locali svolgesse l'attività. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per nullità della sentenza/procedimento ex art. 360, n. 4 c.p.c. e art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse deciso su fatti diversi da quelli di causa, confondendo TARSU/TIA anni 2007-2011 con la TARES 2013, riportando in modo errato l'esito del primo grado e introducendo questioni non dedotte; il secondo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo l'erronea e parziale valutazione delle prove documentali e l'omesso esame di documenti decisivi (contratto di appalto per lo smaltimento dei rifiuti, fatture, perizia giurata e rilievi fotografici), che avrebbero consentito di escludere dalla base imponibile le aree non effettivamente destinate alla tipografia. Nella memoria illustrativa è stata anche prospettata per la prima volta la violazione dell'art. 12 L. 212/2000, ma la censura è stata ritenuta tardiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato tardiva e quindi inammissibile la nuova censura formulata solo in memoria ex art. 12 L. 212/2000. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto inammissibile la doglianza nella parte in cui si limitava a contestare la valutazione insufficiente o contraddittoria delle prove, perché ciò non è più deducibile come vizio motivazionale in cassazione; ha invece ritenuto fondata la censura per omesso esame di documenti decisivi già prodotti nel giudizio di merito, che avrebbero potuto incidere sull'accertamento dei locali concretamente adibiti all'attività di tipografia e sulla debenza della TARES. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza o del procedimento, ma non può essere utilizzato per censurare una mera insufficienza della motivazione o la rivalutazione del merito
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è dedotta per l'omessa pronuncia o per la decisione su fatti diversi da quelli devoluti
la violazione sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disconosce espressamente/implicitamente la regola che impone di fondare la decisione sulle prove dedotte, non quando apprezza diversamente le prove offerte
è violato solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non la valuta secondo il prudente apprezzamento ove questo sia imposto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è denunciabile solo come omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più ammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza della motivazione o la motivazione meramente apparente integra una nullità della sentenza denunciabile in cassazione
art. 12 prel.
richiamato per affermare che l'interpretazione della riforma del 2012 deve essere coerente con i canoni ermeneutici e con la riduzione del sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale
la relativa censura è stata introdotta solo in memoria e quindi è stata ritenuta tardiva e inammissibile
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia un effettivo utilizzo di prove non dedotte dalle parti o la attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più consentito lamentare in cassazione l'insufficienza, l'inadeguatezza o la contraddittorietà della motivazione; è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori rileva in cassazione solo quando si traduce nell'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non quando la censura mira semplicemente a ottenere una nuova valutazione del merito.
- La censura proposta per la prima volta in memoria illustrativa del ricorso per cassazione è tardiva se introduce un motivo nuovo non contenuto nell'atto introduttivo.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare documenti decisivi tempestivamente prodotti e specificamente diretti a provare un fatto controverso decisivo, la sentenza è cassabile per vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
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