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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29570/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Campobasso dell'11/02/2021 che, a seguito di appello del Pubblico Ministero, aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale e l'aveva condannata per i reati di cui ai capi A) e B) (art. 640 c.p. e artt. 640, 61 n.2 c.p.). I motivi di ricorso in cassazione erano: (i) vizio di motivazione e carenza nella valutazione dell'ammissibilita' dell'appello del P.M., contestandone la presunta genericita' e l'assenza di individuazione del nucleo fattuale; (ii) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., per non aver rinnovato in appello l'istruzione dibattimentale sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute decisive; (iii) carenza e manifesta illogicita' della motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni della parte offesa e l'idoneita' dei fatti a integrare gli elementi del reato, con riferimento anche alla modesta entita' delle somme contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, essendo l'appello del P.M. sufficientemente individuante del punto devoluto al giudice d'appello. Ha invece accolto il secondo motivo ritenendo applicabile l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.: essendo l'impugnazione del P.M. fondata sulla diversa valutazione di dichiarazioni testimoniali che, secondo la sentenza di primo grado, avevano determinato o contribuito all'assoluzione, la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame dei dichiarante), anche d'ufficio. Per tale violazione la sentenza impugnata e' stata annullata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio. Il terzo motivo e' stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma delittuosa contestata: frode. Utilizzata per qualificare il fatto contestato all'imputata.

  • art. 61 cod. pen., n. 2

    Circostanza aggravante o modulazione della pena richiamata nella contestazione (qualificazione di maggior gravita' in rapporto a circostanze specifiche).

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Imposta al giudice d'appello l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale quando l'appello del P.M. impugna la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; applicata qui per stabilire che non e' possibile riformare un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di testimonianze decisive senza rinnovare l'esame.

  • art. 6 CEDU, par. 3, lett. d

    art. 6, par. 3, lett. d) Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Principio internazionale richiamato come parametro interpretativo: diritto dell'imputato a interrogare i testimoni a carico e a ottenere l'esame dei testimoni a discarico; rafforza la necessita' di rinnovazione dell'istruttoria quando siano in gioco dichiarazioni decisive.

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. U.)

    Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016 (richiamata nella motivazione)

    Principio consolidato secondo cui il giudice d'appello non puo' riformare una sentenza di proscioglimento fondata su valutazione di prove dichiarative senza procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; invocato come precedente vincolante per decisione di annullamento e rinvio.

Massime di principio

  • Quando il Pubblico Ministero impugna una sentenza di proscioglimento con motivi attinenti alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, il giudice d'appello e' obbligato ad ordinare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (esame dei testi considerati decisivi), anche d'ufficio; non e' lecita la riforma in assenza di tale rinnovazione.
  • Sono 'decisive' ai fini dell'art. 603, comma 3-bis, le dichiarazioni che, secondo la sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare l'assoluzione; la loro rinnovazione e' richiesta se l'appello del P.M. ne contesta la valutazione.
  • L'appello del P.M. non e' automaticamente inammissibile per presunta genericita': e' sufficiente che dall'impugnazione sia individuabile il punto o nucleo fattuale devoluto alla cognizione del giudice d'appello.
  • La violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in presenza di motivi attinenti alla prova dichiarativa comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e non semplicemente un vizio formale sanabile in corso d'appello.
  • In situazioni analoghe, la difesa puo' ottenere l'annullamento della decisione di condanna in appello quando quest'ultima si fondi su una rivalutazione di testimonianze che avevano formato la base dell'assoluzione senza preventiva rinnovazione dell'esame dei testimoni.

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