Cassazione Penale, Sentenza n. 4215/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di concorso nel reato di corruzione (artt. 110, 319, 319-bis, 321 c.p.) a carico di Fabio Condoleo. L'accusa sosteneva che, in qualità di autista e assistente personale della funzionaria pubblica Giovanna Boda e dipendente dell'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco, Condoleo avesse svolto un ruolo di collegamento e di esecuzione di un "sistema corruttivo": avrebbe agevolato i contatti, utilizzato carte di credito fornite dal datore di lavoro per sostenere spese della funzionaria e materialmente contribuito alla realizzazione delle utilità fornite alla Boda. La difesa ha contestato la qualificazione del ruolo come partecipazione all'accordo corruttivo, sostenendo che le condotte erano mere attività esecutive/di servizio, senza alcun apporto alla formazione o novazione del pactum sceleris, e ha rilevato assenza di prove di partecipazione (es. il ricorrente veniva allontanato dall'auto quando Boda e Bianchi trattavano) e vizi motivazionali nelle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha accolto, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso: ha ritenuto che non sussistano elementi idonei a configurare in capo a Condoleo il reato di corruzione per concorso nel pactum sceleris. La Corte ha qualificato le condotte contestate come mera esecuzione di un accordo già formato tra la funzionaria e l'imprenditore (servizi di autista, factotum, pagamenti richiesti), non come attività di intermediazione o contributo determinante alla stipula o alla novazione dell'accordo corruttivo. Ha inoltre censurato la ricostruzione del Tribunale che aveva frammentato l'accordo in una pluralità di atti corruttivi (la nozione di "sistema" non sostituisce la necessaria individuazione del contributo personale rilevante). Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP, ha dichiarato cessate le misure cautelari applicate a Condoleo e ha disposto la comunicazione al Procuratore generale nei termini di legge.
Norme richiamate
Riguarda il concorso di persone nel reato: la Corte richiama che il concorso è possibile anche per terzi, ma perché sussista la responsabilità di terzi nel reato di corruzione occorre un contributo che incida sulla formazione o novazione del pactum sceleris (determinazione, suggerimento o intermediazione attiva), non una mera esecuzione postuma.
Norma sulla corruzione del pubblico ufficiale per l'esercizio delle funzioni: la Corte richiede elementi che colleghino il terzo alla struttura del pactum (partecipazione alla stipula o intermediazione), non soltanto utilità o benefici fruiti dalla pubblica ufficiale.
Corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio: la Corte osserva che, per estendere la fattispecie a terzi, servono prove di un ruolo attivo nella definizione o nell'intermediazione dell'accordo corruttivo.
Norma richiamata tra i reati oggetto della contestazione; la valutazione della Corte applica il principio secondo cui la qualificazione del ruolo dei terzi va operata rispetto alla struttura bilaterale del reato di corruzione.
Richiamato in relazione alle censure difensive sulla violazione di legge/processuale: la Corte ha però ritenuto assorbente il vizio di qualificazione sostanziale (violazione di legge penale) e ne ha tratto l'annullamento senza rinvio.
Norma processuale citata nei motivi difensivi (immutazione del fatto): la Corte ha ritenuto che il difetto più grave fosse la mancanza di prova della partecipazione penalmente rilevante del ricorrente, assorbendo anche le censure processuali.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla sintesi dei motivi di ricorso: utilizzata per la sintetica esposizione dei motivi dal difensore; non incide sulla valutazione sostanziale compiuta dalla Corte.
Norma procedurale richiamata nel dispositivo per la comunicazione al Procuratore generale a fini di competenza in materia di misure cautelari o altri profili connessi.
Massime di principio
- La mera esecuzione di prestazioni o servizi che risultano dall'accordo illecito tra pubblico ufficiale e privato (es. ruolo di autista, factotum, pagamenti richiesti dalla pubblica ufficiale) non costituisce automaticamente concorso nel reato di corruzione: per ritenere un terzo responsabile è necessario dimostrare un contributo alla formazione, alla determinazione o alla novazione del pactum sceleris (intermediazione, suggerimento o attività decisiva).
- La ricostruzione 'sociologica' di un "sistema" corruttivo non sostituisce la necessità di individuare, per ciascun imputato, il contributo personale e specifico che incide sul contenuto dell'accordo corruttivo; senza tale individuazione la qualificazione penale può essere annullata.
- Le esigenze cautelari devono essere motivate con riferimento alla condotta e alla personalità dell'indagato e non basate su formule generiche (es. serialità, sistematicità) prive di concreto riscontro probatorio rispetto al ruolo dell'imputato.
- In casi simili, l'accusa deve fornire elementi probatori chiari (presenza a trattative, atti di intermediazione, comunicazioni che dimostrino istruzioni o determinazione dell'accordo, atti economici riconducibili a funzioni di mediazione) per qualificare il terzo come partecipante al pactum sceleris; altrimenti la condotta può al massimo integrare fattispecie diverse o responsabilità non correlate al concorso in corruzione.
- La difesa può efficacemente contestare l'accusa mostrando la routine lavorativa, l'assenza dalle fasi negoziali, la subordinazione contrattuale e la mancanza di prove di intermediazione o di contatti decisionali tra corruttore e corrotto.
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