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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04065/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di subappalto relativo alla realizzazione di impianti tecnici in un cantiere di terzi. La società committente/subappaltante deduceva vizi nell’impianto antincendio e nella linea di carico della vasca di accumulo, imputandoli alla subappaltatrice e chiedendo il rimborso dei costi sostenuti per riparazioni e per un consumo anomalo di acqua, poi addebitati dal committente finale. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto solo un risarcimento parziale e il saldo di alcune fatture della subappaltatrice, compensando le poste. In appello la committente otteneva un aumento del risarcimento per il danno da consumo abnorme di acqua, mentre la subappaltatrice proponeva appello incidentale e poi ricorso per cassazione con otto motivi. I primi cinque motivi contestavano, sotto vari profili, l’accertamento della responsabilità della subappaltatrice per la linea di carico della vasca di accumulo: si denunciavano nullità e motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi, omessa pronuncia sui motivi incidentali, violazione delle regole sulle presunzioni e sull’interpretazione del contratto, sostenendo che l’opera non fosse prevista nel subappalto e che la Corte d’appello avesse fondato l’attribuzione su un dato non univoco (l’interramento parallelo delle tubazioni), ignorando contratto, varianti, CTU e testi. Il sesto e il settimo motivo riguardavano il riconoscimento del pagamento delle fatture per il consumo d’acqua e la corretta applicazione del principio di non contestazione, lamentando anche carenza di prova e difetto di titolarità del diritto. L’ottavo motivo contestava l’aumento della pretesa risarcitoria in appello e la produzione di documenti nuovi, prospettando violazione delle preclusioni processuali e omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi con cui si contestava l’accertamento di merito sulla riconducibilità alla subappaltatrice della linea di carico della vasca di accumulo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente e non meramente apparente, valorizzando deposizioni testimoniali, un indizio ritenuto persuasivo (l’interramento parallelo delle tubazioni) e un argomento di comune esperienza; ha inoltre escluso che la mancata previsione dell’opera nel contratto fosse decisiva per negare la sua esecuzione da parte della subappaltatrice. Quanto al consumo abnorme di acqua, ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 115 c.p.c. sul principio di non contestazione, rilevando che la contestazione del pagamento delle fatture era stata tardiva e non specifica. Ha infine escluso l’ammissibilità del motivo sulla pretesa novità della domanda o dei documenti in appello, osservando che già in primo grado era stata chiesta la condanna al risarcimento di tutti i danni entro un petitum complessivo più ampio e che i documenti prodotti erano stati considerati solo ai fini della quantificazione del danno, comunque entro il limite delle conclusioni. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva, coerente e sufficiente a sorreggere l’accertamento di fatto.

  • art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non fosse tenuto a confutare ogni singolo elemento probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata esclusa perché la Corte d’appello aveva comunque deciso sui punti controversi, e l’otto motivo è stato respinto anche per difetto di novità della questione.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo alle presunzioni, perché l’accertamento di merito era fondato su un complesso di elementi probatori e su un ragionamento inferenziale non illogico.

  • art. 2721 c.c.

    La dedotta violazione delle regole sulla prova testimoniale è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto, poiché l’accertamento non si fondava esclusivamente su presunzioni vietate.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Il motivo sull’interpretazione del contratto è stato respinto: la mancata previsione espressa di una lavorazione nel testo contrattuale non esclude, di per sé, che essa sia stata in concreto eseguita dall’appaltatore/subappaltatore.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato dal ricorrente per l’interpretazione secondo buona fede, ma ritenuto non utile a sovvertire l’accertamento di fatto della Corte territoriale.

  • art. 1372 co. 1 c.c.

    Richiamato nella censura sull’efficacia vincolante del contratto, ma la Corte ha escluso che esso impedisse l’accertamento dell’effettiva esecuzione dell’opera contestata.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione è stato applicato correttamente perché la contestazione del pagamento delle fatture era stata sollevata solo tardivamente, in comparsa conclusionale, e dunque il fatto poteva reputarsi pacifico.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel settimo motivo sulla titolarità dell’azione, ma senza incidenza decisiva, poiché la pretesa risarcitoria era stata adeguatamente allegata e la prova del pagamento era stata ritenuta acquisita.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte non ha ravvisato difetto di interesse o di titolarità nel chiedere il rimborso dei costi sostenuti per conto del committente finale.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze sull’onere della prova sono state respinte, in quanto la Corte ha ritenuto provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e correttamente applicato il principio di non contestazione.

  • artt. 167 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la tardività delle allegazioni avversarie, ma la Corte ha ritenuto sufficienti le allegazioni iniziali dell’attrice.

  • art. 183 c.p.c.

    La Corte ha escluso che vi fosse una mutatio libelli o una domanda nuova in appello, valorizzando le conclusioni già formulate in primo grado e le produzioni intervenute nei termini processuali.

  • art. 345 c.p.c.

    Esclusa la violazione del divieto di nova in appello, perché i documenti richiamati erano funzionali alla quantificazione di una domanda già ampiamente proposta in primo grado.

Massime di principio

  • La motivazione di merito non è apparente quando, pur sintetica, indica le ragioni del convincimento e il percorso logico seguito; in cassazione non è consentito sostituire al prudente apprezzamento del giudice di merito una diversa ricostruzione del fatto.
  • L’omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé vizio di legittimità se la decisione è sorretta da una motivazione complessivamente coerente e da un apprezzamento probatorio non illogico.
  • In materia di prova del fatto costitutivo, il giudice può fondare l’accertamento su testimonianze, indizi gravi e argomenti di comune esperienza; la mancata previsione espressa di una lavorazione nel contratto non esclude automaticamente che essa sia stata comunque eseguita dalla parte onerata.
  • Il principio di non contestazione opera quando la parte onerata non abbia specificamente e tempestivamente contestato il fatto allegato dalla controparte; una contestazione svolta solo in comparsa conclusionale è tardiva e consente di ritenere pacifico il fatto non contestato prima.
  • Non vi è violazione del divieto di domande nuove o di nova in appello quando la pretesa risarcitoria originaria era già formulata in termini ampi e i documenti successivamente prodotti servono soltanto a precisare o quantificare il danno entro il petitum già introdotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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