Cassazione Penale, Ordinanza n. 17230/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, decidendo ex art. 599-bis c.p.p. sull'accordo delle parti, ha riformato la sentenza di primo grado applicando al ricorrente la pena concordata di anni tre e mesi due di reclusione, confermando però le sanzioni accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, l. fall. per la durata della pena. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un solo motivo, la violazione di legge fallimentare per asserita carenza di motivazione sulla conferma delle pene accessorie e sulla mancata esplicitazione dei criteri concretamente utilizzati nella loro commisurazione. La censura non riguardava la formazione del concordato né la legalità della pena in senso stretto, ma il difetto di giustificazione della decisione di conferma delle sanzioni accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo questioni relative alla formazione della volontà della parte, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, mentre sono inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sui vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la doglianza sulle pene accessorie era nuova, non proposta in appello, e l'accordo aveva riguardato solo la rideterminazione della pena principale; inoltre non risultava alcuna illegalità delle pene accessorie, sicché la Corte territoriale non era tenuta a una motivazione specifica né a un intervento officioso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza adottata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel concordato in appello il giudice decide sulla base dell'accordo delle parti; in cassazione sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e decisione.
limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere enunciato nei limiti richiesti dalla norma di attuazione, ma la censura proposta è stata comunque ritenuta inammissibile.
da trattarsi secondo il procedimento de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza intervento delle parti, secondo il rito de plano.
mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.
Nel concordato in appello sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione officiosa delle condizioni di proscioglimento quando il motivo non sia dedotto nei limiti consentiti.
sanzioni accessorie di cui all'art. 216, u.c., I. fall.
Le pene accessorie fallimentari sono confermabili per la durata della pena principale se non risultano illegali.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello non possono essere fatti valere in cassazione motivi rinunciati o censure sulla quantificazione della pena che non sfocino in una illegalità della sanzione.
- La doglianza relativa alle pene accessorie è inammissibile se non è stata devoluta con i motivi di appello, quando l'accordo tra le parti abbia riguardato soltanto la pena principale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla motivazione della conferma di pene accessorie non è accoglibile se la sanzione è legale e il giudice di merito non era tenuto a una nuova valutazione officiosa in assenza di specifica devoluzione.
- Nel concordato in appello il controllo di legittimità è limitato alla regolarità genetica dell'accordo e alla legalità del risultato finale, non alla mera opportunità o congruità della pena concordata.
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