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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33115/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa da un condominio contro la debitrice esecutata, dopo il trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario, il ricorrente, assumendosi effettivo proprietario del bene, propose opposizione avverso il progetto di distribuzione del ricavato e chiese anche la sospensione dell'esecuzione e il sequestro dell'immobile e del ricavato. Il giudice dell'esecuzione respinse le richieste cautelari; il tribunale dichiarò inammissibile il giudizio di opposizione; la corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello. In cassazione il ricorrente dedusse, con quattro motivi, la violazione degli artt. 339, 512, 617 e 618 c.p.c.; l'omesso esame della domanda e la violazione degli artt. 112, 670, 671 e 669-bis c.p.c.; ulteriori violazioni degli artt. 112, 91, 92, 617, 618 e 619 c.p.c.; e infine il richiamo a questioni di merito ritenute assorbite. La censura centrale era che l'appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, contestandosi la qualificazione dell'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi e quindi l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato la domanda come opposizione al progetto di distribuzione, soggetta al regime dell'opposizione agli atti esecutivi ex artt. 512 e 617 c.p.c.; pertanto, secondo il principio dell'apparenza, contro la sentenza del tribunale era esperibile soltanto il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non l'appello. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente aveva già proposto il corretto mezzo di impugnazione, poi dichiarato inammissibile con altra ordinanza della stessa Sezione, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tutte le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 512 c.p.c.

    L'opposizione al progetto di distribuzione del ricavato nell'esecuzione forzata è assoggettata al regime delle opposizioni agli atti esecutivi.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio processuale applicabile alla contestazione del progetto di distribuzione qualificata in questi termini dal giudice di merito.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata, ma la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito dalla corretta individuazione del mezzo di impugnazione.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non affronta specificamente la censura per assorbimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per omesso esame della domanda, ma la Corte non lo ritiene decisivo rispetto alla questione pregiudiziale dell'impugnazione esperibile.

  • art. 670 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle richieste cautelari di sequestro; non incide sulla decisione finale per assorbimento.

  • art. 671 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle richieste cautelari di sequestro; non esaminato nel merito.

  • art. 669-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina cautelare; non rileva ai fini dell'esito per assorbimento.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; non esaminato nel merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; non esaminato nel merito.

  • art. 619 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma le questioni ad esso collegate restano assorbite.

  • art. 111 Cost.

    Contro la sentenza di primo grado, qualificata come provvedimento non appellabile, era esperibile il ricorso straordinario per cassazione; la Corte conferma questa individuazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale e per la memoria depositata dalla parte ricorrente.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito qualifica espressamente l'azione proposta, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione opera il principio dell'apparenza: conta la qualificazione effettuata dal giudice a quo, non quella eventualmente prospettata dalle parti.
  • L'indicazione generica dell'oggetto della causa nell'intestazione del provvedimento non è sufficiente, da sola, a neutralizzare una qualificazione espressa contenuta nella motivazione della sentenza.
  • Se la sentenza di primo grado definisce un'opposizione agli atti esecutivi e, per legge, essa non è appellabile, il rimedio esperibile è il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; l'appello è inammissibile.
  • Le censure di merito restano assorbite quando il giudizio si arresta sulla questione pregiudiziale dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta con mezzo erroneo.
  • Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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