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Sentenza

Sentenza del 11/05/2021 n. 12374 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado: con l'atto impositivo l'Amministrazione recuperò Euro 1.150.000,00 a titolo di IVA indebitamente detratta connessa alla fattura n. (---) del 20/12/2002 (imponibile Euro 5.750.000,00) ritenuta riferita a prestazioni di subappalto fittizie/operazioni inesistenti. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo non provato il carattere strumentale della fattura; la CTR aveva invece ritenuto provata l'inesistenza dell'operazione e l'assenza di buona fede della contribuente sulla base di plurimi indizi e presunzioni (mancata esecuzione dell'opera, natura 'cartiera' dell'appaltante F. s.p.a., stretti legami con la subappaltatrice poi fallita, inidoneità aziendale a eseguire la prestazione, mancata predisposizione degli strumenti necessari, anomalia dell'ammontare della caparra/anticipo pari a Euro 5.750.000,00 rispetto al valore del subappalto di Euro 10.000.000,00 e trasformazione dell'anticipo in acconto per prestazione non eseguita). In cassazione la contribuente deduce plurime doglianze di diritto e di vizio probatorio, nonché presunte nullità e vizi di motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondate/inammissibili le censure sulla procedura d'appello (deposito copia atto, indicazione dell'appellante e del suo rappresentante, specificità dei motivi) accertando che copia dell'appello risultava depositata presso la segreteria della CTP e che l'appellante era individuabile. Sui profili di merito ha ritenuto insindacabili in questa sede le valutazioni di fatto e le inferenze probatorie della CTR: le presunzioni gravi, precise e concordanti erano idonee a provare l'inesistenza dell'operazione e l'assenza di buona fede, giustificando il recupero dell'imposta. Il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite (Euro 20.000,00).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Norme che disciplinano l'IVA e i presupposti per il recupero dell'imposta; utilizzate dall'Amministrazione per fondare l'accertamento e il recupero dell'IVA ritenuta indebitamente detratta

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 53, commi 1 e 2 (nella formulazione ratione temporis applicabile)

    Norme procedurali sul contenuto e deposito dell'atto d'appello avanti alle Commissioni tributarie; la Corte ha verificato il rispetto di tali obblighi nel fascicolo e ha ritenuto corretta la modalità di impugnazione dell'Agenzia

  • D.Lgs. n. 175 del 2014

    Richiamato come modifica normativa intervenuta successivamente alla vicenda; la Corte ha applicato la normativa nella versione ratione temporis

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5

    Richiamato per definire i motivi di cassazione (vizi di motivazione, erronea applicazione di norme, violazione di norme di procedimento); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze dedotte ai sensi di tali numeri

Massime di principio

  • Per dichiarare fittizia un'operazione ai fini IVA l'Amministrazione può utilizzare un insieme di presunzioni che, se gravi, precise e concordanti, formano prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione e della mancata buona fede del contribuente.
  • Elementi indiziari rilevanti includono: mancata esecuzione dell'opera, natura 'cartiera' dell'impresa appaltante, stretti legami economici fra appaltante e subappaltante (specialmente se la subappaltante è poi fallita), inidoneità aziendale a svolgere la prestazione, mancata predisposizione di mezzi/strumenti, importi di caparre/anticipi anomali rispetto al valore del contratto e loro trasformazione in acconti per prestazioni non eseguite.
  • In sede di cassazione non è possibile rinnovare la valutazione del fatto in modo libero: la Corte verifica la correttezza formale e logico-giuridica del ragionamento del giudice di merito e la sussistenza dei presupposti di legittimità dei motivi di impugnazione; le valutazioni di fatto e le inferenze probatorie fondate su presunzioni concordanti restano insindacabili salvo vizio di logica o violazione di legge.
  • Sul piano procedurale, l'appello deve rispettare gli obblighi di deposito e contenuto previsti dalla normativa tributaria (indicazione dell'appellante e del rappresentante, deposito copia presso la segreteria); tuttavia, eventuali irregolarità formali possono essere sanate dall'istruttoria e dalla documentazione effettivamente presente nel fascicolo.
  • Per la difesa del contribuente contro contestazioni di operazioni inesistenti è cruciale conservare e produrre documentazione probatoria dell'effettiva esecuzione (contratti dettagliati, perizie, rapporti di cantiere, ordini, corrispondenza tecnica, prove di consegna e collaudo, tracciabilità dei pagamenti, organizzazione aziendale e mezzi tecnici) atta a neutralizzare le presunzioni dell'Amministrazione.

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