Sentenza del 11/05/2021 n. 12372 - Corte di Cassazione
Accertamento - Adesione - Atti di accertamento già emessi e accettati - Emissione di restanti annualità - Principio di collaborazione e buona fede - Inesigibilità della maggior pretesa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa all'accertamento con adesione per gli anni 2003-2007. Dopo la procedura di contraddittorio (p.v.c. 20/11/2008) e l'accettazione della proposta dall'impresa, furono emessi e regolarmente eseguiti atti di accertamento con adesione per il 2003 e 2004; l'Agenzia, però, successivamente emise avvisi di accertamento per le restanti annualità (es. 2005) riproponendo la pretesa originaria ante-adesione. I contribuenti dedussero il lesivo comportamento dell'Ufficio per violazione del principio di collaborazione e buona fede e del legittimo affidamento; l'Agenzia sosteneva invece che il verbale non costituisse un atto negoziale vincolante e che valesse il principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha cassato le decisioni di merito e rinviato la causa alla CTR in diversa composizione per un nuovo esame, affermando principi di diritto: (i) il p.v.c. del contraddittorio nell'ambito della procedura di accertamento con adesione non ha natura negoziale autonoma, ma è espressione della potestà impositiva dell'Ufficio; (ii) tuttavia, l'operare dell'Amministrazione deve rispettare il principio di collaborazione e buona fede (art.10 l.212/2000): se l'Ufficio, dopo avere emesso e fatto eseguire atti di adesione per alcune annualità, emette repentinamente e senza motivazione avvisi per le restanti annualità che erano state oggetto della proposta accettata, tale condotta è lesiva del legittimo affidamento del contribuente; (iii) in tale ipotesi è inesigibile dalla parte pubblica la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli poi richiesti dall'Ufficio. La Corte ha però ritenuto errata la conclusione del giudice di merito che aveva dichiarato l'invalidità integrale dell'avviso; ha quindi disposto il rinvio perché la CTR applichi i principi indicati e si pronunci sulle questioni non esaminate.
Norme richiamate
d.lgs. n. 218 del 1997 (accertamento con adesione)
art. 1, art. 5, art. 6, art. 7, artt. 8-9
Regola la procedura di accertamento con adesione: la proposta è formulata dall'Ufficio, il processo verbale riassume la proposta finale e l'atto di adesione deve essere sottoscritto e seguito dal pagamento (o prima rata) per perfezionarsi; il p.v.c. ha efficacia solo se trasfuso nell'atto formale di adesione e nei relativi adempimenti.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
art. 10, comma 1 e comma 2
Sancisce il principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria e tutela il legittimo affidamento del contribuente; la violazione di tale principio può produrre effetti (es. esclusione dell'esigibilità di pretese eccedenti) a seconda del caso concreto.
codice civile
art. 1418 c.c. (menzionato)
È richiamato dall'Agenzia per sostenere la nullità di un 'accordo' ritenuto negoziale; la Corte però esclude che il p.v.c. nell'ambito tributario abbia natura negoziale da disciplinare interamente con tipologie contrattuali civili.
d.lgs. n. 546 del 1992 (processo tributario)
art. 17 bis, art. 48, artt. 29 e 61 (menzionati)
Richiamati in relazione alla disciplina del processo tributario e alle eccezioni processuali (es. riunione di impugnative); la Corte valuta la correttezza procedurale dei giudici di merito in base a queste norme.
codice di procedura civile
art. 112, art. 274, art. 335, art. 132 (menzionati)
Richiamati per questioni processuali: art. 335 c.p.c. (riunione dei ricorsi) e art. 274 c.p.c. (riunione di ricorsi connessi); la Corte osserva che l'omissione formale della riunione non determina automaticamente nullità se non c'è pregiudizio concreto.
d.P.R. n. 115 del 2002
Riferito alla determinazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato dai ricorrenti incidentali.
Massime di principio
- Il processo verbale di contraddittorio nell'accertamento con adesione non è un atto negoziale autonomo ma una manifestazione della potestà impositiva dell'Ufficio: ha efficacia esterna solo se trasfuso in un atto formale di accertamento con adesione sottoscritto e seguito dai previsti pagamenti.
- Il principio di collaborazione e buona fede (art.10 l.212/2000) impone all'Amministrazione di non assumere comportamenti contraddittori o repentinamente difformi rispetto a quanto apparso nelle fasi di contraddittorio, essendo tutelabile il legittimo affidamento del contribuente quando sussistano apparenza di legittimità dell'attività amministrativa, buona fede del contribuente e circostanze rilevanti a comprovare l'affidamento.
- Se l'Ufficio, dopo aver fatto decorrere la procedura e aver emesso atti di adesione esecutivi per alcune annualità e il contribuente ha adempiuto regolarmente, emette senza giustificazione avvisi per le restanti annualità riproponendo la pretesa originaria, la differenza tra quanto concordato e quanto richiesto è, in relazione al legittimo affidamento, inesigibile.
- La violazione del principio del legittimo affidamento non necessariamente comporta la nullità formale dell'intero atto impositivo: le conseguenze vanno valutate in concreto e possono limitarsi all'inesigibilità della parte eccedente o ad altri rimedi proporzionati.
- Perché l'accertamento con adesione produca effetti esterni e precluda la pretesa originaria è necessario il formale atto di adesione sottoscritto e il pagamento (o la prima rata). In mancanza di questi requisiti l'Amministrazione può riattivare la pretesa originaria.
- In caso di contenzioso, il contribuente deve documentare la regolarità del proprio comportamento (buona fede) e il concreto affidamento fondato sulle determinazioni emerse nel contraddittorio; l'Amministrazione deve motivare adeguatamente il mutamento di posizione quando intenda discostarsi dalle determinazioni precedenti.
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