Sentenza del 11/05/2021 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Decreto Rottamazione ter - l'agevolazione è riconosciuta se la cartella evidenzia un carico fiscale riferito all'intervallo temporale dal 01/01/2000 al 31/12/2017 ed il ruolo che l'ha generata è vistato in tale periodo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego di accesso alla definizione agevolata (rottamazione ter) per la cartella di pagamento n. 032xxx. La questione centrale era se il carico fosse ricompreso nell'intervallo 01/01/2000 - 31/12/2017: il ricorrente sosteneva che il ruolo era vistato con esecutività il 22/12/2017 (quindi rientrante) e pertanto spettava l'agevolazione ex art. 3 D.L. 119/2018; l'Agenzia eccepiva che la consegna/trasmissione effettiva del ruolo avvenuta il 25/01/2018 escludeva l'applicazione della rottamazione ter.
La decisione
Il giudice d'appello ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della G. & C. S.a.s. La CTR ha ritenuto che la data rilevante per l'accesso alla rottamazione ter sia il visto di esecutorietà indicato nella cartella (22/12/2017) e che tale data trascini con sé tutte le fasi successive della procedura di riscossione. L'approvazione o la consegna successiva del ruolo (25/01/2018) costituiscono atti procedurali interni e non possono escludere il contribuente dal beneficio, per non creare disparità di trattamento. Pertanto la cartella rientra nella definizione agevolata e il diniego è illegittimo.
Norme richiamate
D.L. 119/2018 (decreto fiscale 2019) - rottamazione ter
La norma riapre la definizione agevolata per i debiti affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2017; il giudice ha interpretato che il riferimento temporale si valuta con riguardo al visto di esecutorietà riportato nella cartella (data dell'esecutività del ruolo).
Legge di conversione 136/2018
convertito con modificazioni
Ha confermato ed efficacizzato le disposizioni del D.L. 119/2018; utilizzata per il coordinamento delle misure di pace fiscale e per giustificare il trattamento uniforme dei debitori.
D.M. 321/1999
L'appellante richiamava tale norma, ma il giudice ha ritenuto il richiamo irrilevante ai fini dell'accesso all'agevolazione: l'approvazione del ruolo e altre fasi amministrative successive non incidono sulla valenza temporale del ruolo così come emergente dal visto di esecutorietà.
D.Lgs. 546/1992
Richiamato in punto di deduzioni e procedure di appello; rilevanza processuale ma non sostanziale rispetto all'interpretazione della norma agevolativa.
Massime di principio
- Per verificare l'accesso alla rottamazione ter rileva la data di esecutività (visto) del ruolo riportata nella cartella: se tale data rientra nel periodo 01/01/2000 - 31/12/2017 l'agevolazione si applica.
- Le fasi procedurali successive (approvazione del ruolo, trasmissione o consegna all'agente della riscossione) non possono essere usate per escludere il contribuente dal beneficio quando la data di esecutività rientra nel termine previsto dalla norma; si evita così una disparità di trattamento dovuta a tempi interni dell'Amministrazione.
- In presenza di cartelle che riportano un carico riferibile a periodi d'imposta ricompresi nel 2000-2017, il contribuente può far valere il diritto alla definizione agevolata anche se alcuni adempimenti formali sono stati completati successivamente, purché il visto di esecutorietà risulti anteriore al 01/01/2018.
- I richiamo a disposizioni regolamentari (es. art. 4 D.M. 321/1999) non prevalgono sull'interpretazione del decreto legislativo agevolativo quando quest'ultimo persegue l'obiettivo di omogeneità di trattamento e pace fiscale.
- La documentazione in cartella che attesti la data di esecutività ha valore cruciale: il contribuente dovrebbe conservarne copia e richiamarla tempestivamente in eventuali istanze o ricorsi per la definizione agevolata.
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