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Sentenza

Sentenza del 11/05/2021 n. 1517 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notificazione della cartella di pagamento - Notificazione contestata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento per nullità derivante dalla mancata o irregolare notifica della cartella di pagamento prodromica. La contribuente denunciava inoltre la violazione dell'art.7, co.2, L.212/2000 per mancata indicazione dell'autorità competente e del termine per proporre ricorso, e la nullità per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art.3, co.3, L.241/1990 e art.7 L.212/2000.

La decisione

La CTP di Taranto ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il procedimento notificatorio: la copia del "foglio notifica" depositata non indicava il destinatario, la città della notifica, né l'identità del messo; era barrato il quadrato "personalmente al destinatario" ma il soggetto destinatario non risultava individuabile. È stato ritenuto che il Concessionario non avesse dimostrato la regolare notifica (e non fosse sufficiente depositare solo il foglio notifica, dovendo altresì depositare copia integrale della cartella, richiamando Cass. n.8252/13). Conseguentemente l'intimazione è stata dichiarata priva di valore giuridico, le somme dovute non potevano più essere richieste per decadenza e gli importi eventualmente versati devono essere rimborsati con interessi. La CTR Puglia ha respinto l'appello di Equitalia, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando Equitalia alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • DPR 602/1973, art. 26

    Prevede la possibilità per il concessionario della riscossione di notificare la cartella mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; tuttavia, questa modalità può essere considerata valida solo se il concessionario prova la regolare effettuazione della notificazione. Non valida a sanare una notificazione priva di elementi identificativi.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 2

    L'intimazione di pagamento deve contenere l'indicazione dell'autorità giurisdizionale competente e del termine per proporre ricorso; la mancata indicazione può integrarne la nullità o rendere l'atto viziato.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3

    Richiede la conoscibilità degli atti e dei presupposti dell'atto amministrativo; l'omessa allegazione degli atti prodromici all'intimazione può costituire motivo di nullità o irrimediabile vizio procedurale.

  • Cassazione civile, sent. n. 12888/2015

    Riconosce la possibilità per il concessionario di notificare la cartella con raccomandata; tuttavia tale principio non è applicabile se il concessionario non dimostra la regolare notifica nel caso concreto (quindi non sopperisce all'assenza di prova).

  • Cassazione civile, sent. n. 8252/2013

    Per provare l'avvenuta notifica della cartella non è sufficiente depositare il solo foglio notifica: il concessionario dovrebbe depositare copia integrale della cartella di pagamento e altra documentazione probatoria della consegna.

Massime di principio

  • Il carico della prova dell'avvenuta e regolare notificazione è a carico del concessionario della riscossione: semplici fotocopie del "foglio notifica" prive di dati essenziali (nome destinatario, città, identificazione del messo) non sono probatorie.
  • La dicitura "personalmente al destinatario" senza l'indicazione dell'identità del destinatario o del messo rende la notificazione invalida.
  • La possibilità prevista dall'art. 26 DPR 602/73 di notificare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno non vale a sanare una notificazione irregolare se non è dimostrata concretamente la ricezione da parte del destinatario.
  • La mancata indicazione nell'intimazione dell'autorità competente e del termine per proporre ricorso (art.7 L.212/2000) può costituire ulteriore motivo di nullità o vizio della intimazione.
  • L'omessa allegazione degli atti prodromici (art.3, co.3, L.241/1990) può comportare l'illegittimità dell'atto impugnato; il concessionario deve depositare la documentazione completa a prova dell'iter procedurale.
  • Se la notificazione dell'intimazione avviene oltre termini che determinano la decadenza del potere di esazione, l'azione è inefficace e gli importi pagati devono essere rimborsati con interessi.
  • Prassi operativa consigliata: il concessionario deve conservare e depositare prove complete e identificative della notificazione (copia integrale della cartella, ricevuta di ritorno con nome, data e località, identificazione del portalettere/messo); il contribuente deve verificare la presenza di tutti i dati sul foglio notifica e può opporsi quando mancano elementi identificativi.

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