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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31027/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria è fondata sulla mancanza di specificità dei primi due motivi e sull'inammissibilità della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, ritenuto congruamente motivato dal giudice di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania. Dal testo emerge che i motivi erano tre: il primo denunciava la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p.; il secondo censurava il rigetto della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; il terzo contestava il trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano generici e meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello, senza una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la motivazione sulla pena era sufficiente e non illogica, anche in considerazione del fatto che la pena era stata applicata in misura molto inferiore alla media edittale. Non è possibile ricostruire dal solo estratto il reato presupposto contestato all'imputato.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Invocato dal ricorrente come esimente, ma la Corte rileva che la relativa censura era generica e già disattesa con motivazione congrua dal giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato per il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene il motivo inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso devono contenere una critica specifica e autonoma alle argomentazioni della sentenza impugnata; non è sufficiente riprodurre censure già prospettate e disattese nei gradi di merito.
  • La doglianza sulla mancata applicazione di un'esimente o sulla mancata concessione della particolare tenuità del fatto è inammissibile se non individua puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione impugnata.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio non è scrutinabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica, specie se la pena è stata determinata in misura sensibilmente inferiore alla media edittale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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