Ordinanza n. 336/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) dell’ordinanza di sgombero del 29 settembre 2025, emessa ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.lgs. 159/2011, con la quale l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha ordinato al ricorrente di restituire l’immobile sito in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, distinto in catasto al -OMISSIS-, libero da persone e cose entro il termine di 120 giorni; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare. A un esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché le censure formali dedotte non risultano idonee a superare la natura vincolata dell’ordinanza di sgombero impugnata. Non è stata accordata la sospensione dell’efficacia dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: ordinanza di sgombero del 29 settembre 2025, adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, relativa a un immobile confiscato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l’ordinanza con cui l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata gli ha ordinato di restituire libero da persone e cose, entro 120 giorni, un immobile sito in luogo anonimizzato. Sono state dedotte censure formali contro il provvedimento e contro gli atti connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza cautelare non specifica ulteriormente i singoli vizi dedotti.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell’ordinanza di sgombero dell’immobile confiscato; il provvedimento è stato considerato di natura vincolata.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le censure meramente formali non consentono di ravvisare il fumus boni iuris quando l’atto impugnato abbia natura vincolata, salvo che tali censure siano idonee a incidere sull’esistenza o sulla validità vincolata del potere esercitato.
- La natura vincolata di un provvedimento amministrativo può escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare quando le doglianze dedotte non contestino efficacemente i presupposti sostanziali dell’atto, ma si limitino a vizi formali non decisivi.
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