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Ordinanza

Ordinanza n. 336/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) dell’ordinanza di sgombero del 29 settembre 2025, emessa ai sensi dell’art. 47, comma 2 d.lgs. 159/2011, con la quale l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha ordinato al ricorrente di restituire l’immobile sito in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, distinto in catasto al -OMISSIS-, libero da persone e cose entro il termine di 120 giorni; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202515036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. A un esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché le censure formali dedotte non risultano idonee a superare la natura vincolata dell’ordinanza di sgombero impugnata. Non è stata accordata la sospensione dell’efficacia dell’atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sgombero del 29 settembre 2025, adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, relativa a un immobile confiscato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, l’ordinanza con cui l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata gli ha ordinato di restituire libero da persone e cose, entro 120 giorni, un immobile sito in luogo anonimizzato. Sono state dedotte censure formali contro il provvedimento e contro gli atti connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza cautelare non specifica ulteriormente i singoli vizi dedotti.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa dell’ordinanza di sgombero dell’immobile confiscato; il provvedimento è stato considerato di natura vincolata.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, le censure meramente formali non consentono di ravvisare il fumus boni iuris quando l’atto impugnato abbia natura vincolata, salvo che tali censure siano idonee a incidere sull’esistenza o sulla validità vincolata del potere esercitato.
  • La natura vincolata di un provvedimento amministrativo può escludere il fumus boni iuris necessario per la sospensione cautelare quando le doglianze dedotte non contestino efficacemente i presupposti sostanziali dell’atto, ma si limitino a vizi formali non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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