Cassazione Civile, Ordinanza n. 25540/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta da un avvocato avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi per l’attività svolta nel patrocinio a spese dello Stato. La Corte d’appello di Roma aveva accolto l’opposizione e aumentato l’importo riconosciuto, applicando quale scaglione di riferimento per la causa di valore indeterminabile quello ordinariamente previsto dal d.m. n. 55/2014 per le controversie di valore non inferiore a euro 26.000,00. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, con un unico motivo, che, pur essendo la causa di valore indeterminabile, il giudice avrebbe dovuto verificare se fosse invece più corretto applicare lo scaglione inferiore, in ragione della bassa complessità della controversia, e che non era obbligatorio assumere come base lo scaglione 26.000-52.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ribadito che, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile il valore di 26.000 euro costituisce il punto di partenza ordinario per individuare lo scaglione applicabile, ma il giudice può scendere allo scaglione inferiore quando le peculiarità della lite, per oggetto e complessità, lo giustifichino, purché dia adeguata motivazione. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva correttamente applicato tale criterio, ritenendo non sussistenti ragioni per usare lo scaglione inferiore; si trattava quindi di valutazione di merito non sindacabile in cassazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di legittimità, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, commi III e IV, c.p.c. in favore della controparte e della Cassa delle ammende. È stato invece escluso l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014
«le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia»
per le cause di valore indeterminabile il valore di euro 26.000,00 costituisce il parametro ordinario di partenza per individuare lo scaglione, ma il giudice può applicare uno scaglione inferiore se l’oggetto e la complessità della controversia lo giustificano, con adeguata motivazione
quando la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere delegato, si applicano le conseguenze previste dall’art. 96, commi III e IV, c.p.c.
art. 96, commi III e IV, c.p.c.
la conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, come ipotesi tipizzata di abuso del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012
l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, che sono esentate tramite il meccanismo della prenotazione a debito
art. 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547
è richiamato per sottolineare l’autonomia contabile della Cassa delle ammende
art. 7, comma 1, lett. h), Allegato al d.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102
è richiamato per evidenziare che la Cassa delle ammende ha un proprio bilancio e fondi destinati a funzioni specifiche
art. 2, comma 2, Allegato al d.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102
indica la destinazione specifica delle risorse della Cassa delle ammende
art. 20, comma 2, lett. d), Allegato al d.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102
individua l’entrata corrente rilevante ai fini della gestione separata della Cassa delle ammende
art. 22, comma 1, Allegato al d.P.C.M. 10 aprile 2017, n. 102
richiamato per la gestione separata delle entrate della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nelle cause di valore indeterminabile, il parametro di euro 26.000,00 previsto dal d.m. n. 55/2014 è il valore ordinario di riferimento da cui prendere le mosse per la liquidazione dei compensi professionali.
- L’applicazione dello scaglione inferiore è consentita quando, in concreto, l’oggetto e la complessità della controversia rendano non appropriato il parametro ordinario, purché il giudice motivi adeguatamente la scelta.
- La valutazione sulla complessità della controversia e sulla conseguente scelta dello scaglione tariffario è un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da corretta applicazione del criterio legale.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la disciplina dell’art. 96, commi III e IV, c.p.c. consente la condanna per abuso del processo con liquidazione di somme equitative sia alla controparte sia alla Cassa delle ammende.
- La sanzione di cui all’art. 96, comma IV, c.p.c. può essere applicata anche nei confronti di una pubblica amministrazione soccombente, poiché la Cassa delle ammende è un ente pubblico autonomo distinto dal Ministero obbligato.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili non si applica alle amministrazioni dello Stato, per la loro esenzione tramite prenotazione a debito.
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