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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05079/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva già proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto la sua pretesa di rimborso di un credito di accisa. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 24215/2023, aveva rigettato il ricorso ritenendo infondato il secondo motivo e osservando che sull’istanza di rimborso presentata l’11 agosto 2009 si era formato un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile, non impugnato entro i termini di decadenza, perché il ricorso introduttivo era stato spedito solo il 5 aprile 2016 e ricevuto l’11 aprile 2016. La società ha quindi proposto istanza di correzione ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo che nell’ordinanza vi fosse un errore di calcolo: pur assumendo decorrente dall’11 agosto 2009 il termine di prescrizione ordinaria decennale, nell’aprile 2016 esso non sarebbe ancora spirato, sicché il ricorso sarebbe stato tempestivo e non tardivo. La Corte ha però ritenuto che non si trattasse di un errore materiale, ma di una contestazione sul contenuto concettuale della decisione, non emendabile con il procedimento di correzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che il procedimento ex art. 391-bis c.p.c., richiamando l’art. 287 c.p.c., è utilizzabile solo per correggere errori materiali o di redazione, cioè un difetto di corrispondenza tra pensiero del giudice e sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione. Nel caso concreto, l’ordinanza precedente aveva già consapevolmente ritenuto infondato il motivo di ricorso e correttamente applicato la disciplina del silenzio-rifiuto e della decadenza ex artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992; l’asserito errore dedotto dalla società attiene invece alla valutazione giuridica e al calcolo del termine in relazione alla tempestività del ricorso, quindi non è un errore materiale correggibile. Non sono state regolate spese, perché il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non consente di individuare una parte vittoriosa o soccombente.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione richiama la disciplina della correzione degli errori materiali e non può essere usato per incidere sul contenuto sostanziale della decisione.

  • art. 287 c.p.c.

    È esperibile solo per rimediare a un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica, senza modificare la decisione nel suo contenuto concettuale.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione quando il dispositivo è conforme a diritto, senza alterare la sostanza della decisione.

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992

    Il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso è atto autonomamente impugnabile nel processo tributario.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992

    L’atto di silenzio-rifiuto deve essere impugnato entro il termine di decadenza previsto per il ricorso tributario.

Massime di principio

  • La correzione di errore materiale è ammessa solo quando l’errore sia meramente estrinseco e percettibile ictu oculi, cioè consista in una divergenza fra volontà del giudice e sua espressione grafica; non è invece utilizzabile per contestare valutazioni giuridiche, qualificazioni o calcoli che attengono al contenuto della decisione.
  • Un’istanza di correzione non può trasformarsi in un mezzo surrettizio di impugnazione: se la doglianza investe la ratio decidendi o il percorso logico-giuridico della pronuncia, il rimedio è inammissibilmente improprio.
  • Nel processo tributario, il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso costituisce atto autonomamente impugnabile e, se non contestato nei termini, determina la decadenza dalla tutela giurisdizionale sull’atto stesso.
  • Il procedimento di correzione di errore materiale ha natura non decisoria e amministrativa; per questo non dà luogo alla pronuncia sulle spese di lite in base a una soccombenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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