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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10747/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il primo motivo sollecitasse una inammissibile rilettura del materiale probatorio e che il secondo fosse manifestamente infondato alla luce di una motivazione della sentenza di merito ritenuta congrua e priva di evidenti illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con il primo motivo, l'omessa valutazione di una prova ritenuta decisiva ai fini dell'affermazione di responsabilità, individuata nella discrasia tra codici IMEI. Con il secondo motivo ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi reiteravano doglianze già esaminate e disattese nel merito e miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e del trattamento sanzionatorio, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove, né una rilettura degli elementi probatori se la motivazione della decisione impugnata è immune da vizi logici e giuridici.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa valutazione del merito o una rilettura delle prove, se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione logicamente e giuridicamente congrua.
  • La deduzione di omessa valutazione di una prova decisiva è inammissibile quando, in realtà, tende a contestare il giudizio di attendibilità e di ricostruzione fattuale compiuto dal giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare uno per uno tutti gli argomenti difensivi.
  • La reiterazione in cassazione di censure già disattese in appello non consente di superare il vaglio di ammissibilità se le doglianze non evidenziano reali vizi della motivazione o errori di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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