Cassazione Penale, Ordinanza n. 28705/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di appello confermativa, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione che gli aveva irrogato la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 500 di multa per un reato in materia di stupefacenti, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.; 2) eccessività del trattamento sanzionatorio e insufficiente motivazione sulla determinazione della pena; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., allegata come ulteriore doglianza ma non proposta con l'atto di appello. Il difensore ha poi depositato note conclusive insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. fosse infondata perché la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato gli indici della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo, nonché la non abitualità del comportamento, escludendo la particolare tenuità dell'offesa. Ha reputato poi infondata la censura sulla pena, osservando che una motivazione specifica e dettagliata è richiesta solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media, mentre nel caso esaminato la sanzione era stata determinata in misura media o prossima al minimo. Infine, ha dichiarato non scrutinabile la richiesta di attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. perché nuova e non dedotta in appello. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di stupefacenti; il testo non specifica ulteriormente la condotta materiale, ma indica l'ipotesi di lieve entità.
La causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutarle alla luce delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
È il parametro per la valutazione delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno e del pericolo e, più in generale, per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
La relativa attenuante non può essere esaminata in cassazione quando non sia stata dedotta con i motivi di appello.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria dovuta in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto opera solo se coesistono, in concreto, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; non basta la mera rilevanza modesta del fatto in astratto.
- Nel valutare l'art. 131-bis c.p., il giudice deve usare gli indici delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, avendo riguardo ai criteri dell'art. 133 c.p.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio non deve essere particolarmente analitica quando la pena venga determinata in misura media o prossima al minimo edittale; un maggiore onere motivazionale sussiste soprattutto se la pena si colloca verso il massimo o oltre la media.
- In cassazione non sono deducibili questioni nuove che non siano state devolute al giudice di appello; ciò vale anche per le attenuanti non prospettate nei motivi di gravame.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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