Cassazione Penale, Ordinanza n. 38601/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la sentenza di condanna già pronunciata nei gradi di merito, senza modificare il trattamento sanzionatorio o le statuizioni civili, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a pena detentiva per plurimi reati fallimentari. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, assumendo che il giudice di merito avrebbe sottovalutato elementi favorevoli, in particolare una pretesa attività risarcitoria. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata revoca delle statuizioni civili, sostenendo che vi fosse stato un intervenuto risarcimento del danno. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato, poiché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata e ignorava che il diniego delle attenuanti era fondato su plurimi elementi ostativi; ha inoltre rilevato che non risultava alcun effettivo risarcimento, ma solo una transazione non seguita da prova del pagamento. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché dagli atti non emergeva alcuna rinuncia della parte civile né un risarcimento effettivo, essendo la transazione condizionata al pagamento non dimostrato.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, per difetto di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Le attenuanti generiche possono essere negate anche in presenza di un solo elemento negativo, oggettivo o soggettivo, ritenuto prevalente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche su un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, purché ritenuto decisivo o prevalente rispetto agli elementi favorevoli.
- Ai fini del riconoscimento del risarcimento idoneo a incidere sul trattamento sanzionatorio o sulle statuizioni civili non è sufficiente una mera transazione: occorre la prova dell'effettivo pagamento e, quindi, dell'avvenuto ristoro del danno.
- La revoca o la modifica delle statuizioni civili non può essere fondata su una asserita riparazione del danno se dagli atti non emerge una rinuncia espressa della parte civile o un integrale risarcimento effettivamente provato.
Come è indicizzato
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