Cassazione Penale, Sentenza n. 43951/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare per vari capi: principalmente per il reato associativo di tipo mafioso (art.416‑bis c.p., capo 1) e per reati fine di natura estorsiva e detenzione di arma (capi 3, 5, 6). Il ricorso deduceva: violazione e vizio di motivazione in ordine all'art.416‑bis e all'uso delle risultanze del procedimento originario (che era stato poi annullato dalla Cassazione), valutazione erronea e mancata considerazione delle contraddizioni e dei trascorsi del collaboratore Bruzzese (anche in violazione dei criteri di valutazione di cui all'art.192 c.p.p., comma 3), erronea valutazione della gravità indiziaria rispetto ai capi 3, 5, 6 (tentata estorsione ed estorsione), vizio nella ricostruzione dell'aggravante di cui all'art.416‑bis.1 (metodo/agevolazione), e carenza nella valutazione delle esigenze cautelari ex art.274 lett. c) c.p.p., tenuto conto del tempo intercorso e del rischio attuale di recidiva. È richiesto annullamento e rinvio per nuovo esame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato la sentenza n.26031/22 (Cass.), con la quale in altro procedimento era stato annullato il precedente provvedimento cautelare e, in sede di rinvio, il Riesame aveva poi riconosciuto l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto all'esistenza/operatività del clan Riviezzi. La Corte ha osservato che le dichiarazioni del collaboratore Bruzzese, pur costituendo un "novum", non hanno autonomia probatoria rispetto al compendio investigativo originario ormai inciso dall'annullamento; ne consegue che l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato le sopravvenienze giurisprudenziali. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata quanto al capo 1) (art.416‑bis) e ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Potenza per nuovo giudizio, con istruzioni di rivalutare il materiale probatorio alla luce delle sopravvenienze e di verificare se, per la finestra temporale riferita alle dichiarazioni del collaboratore, sussistano elementi autonomi e sufficienti a sostenere l'addebito associativo. La Corte ha inoltre disposto che, in conseguenza di tale annullamento, debbano essere rivalutate anche le posizioni relative ai capi 3), 5) e 6) (reati estorsivi e armi), la sussistenza dell'aggravante ex art.416‑bis.1 nella duplice prospettazione (metodo e agevolazione) e le esigenze cautelari ex art.274 lett. c) c.p.p. Conclusione: annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento nel procedimento originario, i materiali su cui si fondava l'addebito associativo richiedono nuova valutazione per accertare l'autonomia e la sufficienza degli indizi relativi al periodo considerato
art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante)
Aggravante per il metodo mafioso/agevolazione del sodalizio; la Corte ha disposto che il giudice di rinvio valuti specificamente, e con argomentazione individualizzata, se ricorrano l'esercizio del metodo e/o l'agevolazione del clan rispetto ai singoli addebiti
Norma che punisce l'estorsione; richiamata in relazione ai capi 3) e 5) (tentata estorsione ed estorsione), la valutazione della gravità indiziaria di tali fatti deve essere rimessa al giudice di rinvio in coerenza con l'eventuale esclusione del connotato mafioso
Richiamato in rubriche di contestazione (concorso di persone nel reato); va valutata la responsabilità concorrente del ricorrente alla luce della ricostruzione non più sorretta dall'originario inquadramento associativo
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Criteri di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice valuti contraddizioni, riscontri e attendibilità soggettiva del collaboratore e motivi l'utilizzo delle sue dichiarazioni come autonome e sufficienti a sostenere gravità indiziaria
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Causa che giustifica la misura cautelare (esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione); la Corte ha disposto che le esigenze cautelari vadano riconsiderate alla luce della rinnovata valutazione della gravità indiziaria e del tempo intercorso
Massime di principio
- Se un addebito associativo si fonda in parte su materiali originari poi annullati in altro procedimento, il giudice che valuta misure cautelari deve riesaminare l'autonomia e la forza probatoria di eventuali nuovi elementi (es. dichiarazioni di collaboratori) rispetto alla piattaforma investigativa originaria
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia richiedono valutazione critica: il giudice deve motivare come le sue affermazioni sono riscontrate e se godono di autonomia probatoria, considerando contraddizioni, precedenti del dichiarante e riscontri oggettivi
- L'accertamento della qualificazione mafiosa e dell'aggravante ex art.416‑bis.1 deve essere compiuto con argomentazione specifica e separata: non è sufficiente richiamare la "caratura criminale" dei soggetti senza spiegare l'uso della forza di intimidazione o i concreti elementi di agevolazione del clan
- Quando la sussistenza dell'associazione viene messa in dubbio, anche la gravità indiziaria e le esigenze cautelari relative ai reati 'fine' (estorsione, armi, ecc.) vanno riconsiderate: l'eventuale esclusione del connotato mafioso può incidere sulla configurazione del concorso di persone e sull'aggravamento
- Il difensore, in ricorsi cautelari o di legittimità, deve mirare a dimostrare l'indipendenza e la mancanza di riscontri delle dichiarazioni del collaboratore e indicare con precisione le discrasie temporali e le omissioni probatorie affinché il giudice della motivazione sia costretto a un esame puntuale
- Le esigenze cautelari (art.274 c.p.p.) dipendono dall'attualità del pericolo: il tempo intercorrente e sopravvenienze giurisprudenziali sopravvenute possono rendere non più attuale il rischio che giustificava la misura e impongono la revisione della custodia
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