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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43951/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare per vari capi: principalmente per il reato associativo di tipo mafioso (art.416‑bis c.p., capo 1) e per reati fine di natura estorsiva e detenzione di arma (capi 3, 5, 6). Il ricorso deduceva: violazione e vizio di motivazione in ordine all'art.416‑bis e all'uso delle risultanze del procedimento originario (che era stato poi annullato dalla Cassazione), valutazione erronea e mancata considerazione delle contraddizioni e dei trascorsi del collaboratore Bruzzese (anche in violazione dei criteri di valutazione di cui all'art.192 c.p.p., comma 3), erronea valutazione della gravità indiziaria rispetto ai capi 3, 5, 6 (tentata estorsione ed estorsione), vizio nella ricostruzione dell'aggravante di cui all'art.416‑bis.1 (metodo/agevolazione), e carenza nella valutazione delle esigenze cautelari ex art.274 lett. c) c.p.p., tenuto conto del tempo intercorso e del rischio attuale di recidiva. È richiesto annullamento e rinvio per nuovo esame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato la sentenza n.26031/22 (Cass.), con la quale in altro procedimento era stato annullato il precedente provvedimento cautelare e, in sede di rinvio, il Riesame aveva poi riconosciuto l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto all'esistenza/operatività del clan Riviezzi. La Corte ha osservato che le dichiarazioni del collaboratore Bruzzese, pur costituendo un "novum", non hanno autonomia probatoria rispetto al compendio investigativo originario ormai inciso dall'annullamento; ne consegue che l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato le sopravvenienze giurisprudenziali. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata quanto al capo 1) (art.416‑bis) e ha disposto il rinvio al Tribunale del Riesame di Potenza per nuovo giudizio, con istruzioni di rivalutare il materiale probatorio alla luce delle sopravvenienze e di verificare se, per la finestra temporale riferita alle dichiarazioni del collaboratore, sussistano elementi autonomi e sufficienti a sostenere l'addebito associativo. La Corte ha inoltre disposto che, in conseguenza di tale annullamento, debbano essere rivalutate anche le posizioni relative ai capi 3), 5) e 6) (reati estorsivi e armi), la sussistenza dell'aggravante ex art.416‑bis.1 nella duplice prospettazione (metodo e agevolazione) e le esigenze cautelari ex art.274 lett. c) c.p.p. Conclusione: annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento nel procedimento originario, i materiali su cui si fondava l'addebito associativo richiedono nuova valutazione per accertare l'autonomia e la sufficienza degli indizi relativi al periodo considerato

  • art. 416‑bis.1 cod. pen. (aggravante)

    Aggravante per il metodo mafioso/agevolazione del sodalizio; la Corte ha disposto che il giudice di rinvio valuti specificamente, e con argomentazione individualizzata, se ricorrano l'esercizio del metodo e/o l'agevolazione del clan rispetto ai singoli addebiti

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che punisce l'estorsione; richiamata in relazione ai capi 3) e 5) (tentata estorsione ed estorsione), la valutazione della gravità indiziaria di tali fatti deve essere rimessa al giudice di rinvio in coerenza con l'eventuale esclusione del connotato mafioso

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in rubriche di contestazione (concorso di persone nel reato); va valutata la responsabilità concorrente del ricorrente alla luce della ricostruzione non più sorretta dall'originario inquadramento associativo

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice valuti contraddizioni, riscontri e attendibilità soggettiva del collaboratore e motivi l'utilizzo delle sue dichiarazioni come autonome e sufficienti a sostenere gravità indiziaria

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Causa che giustifica la misura cautelare (esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione); la Corte ha disposto che le esigenze cautelari vadano riconsiderate alla luce della rinnovata valutazione della gravità indiziaria e del tempo intercorso

Massime di principio

  • Se un addebito associativo si fonda in parte su materiali originari poi annullati in altro procedimento, il giudice che valuta misure cautelari deve riesaminare l'autonomia e la forza probatoria di eventuali nuovi elementi (es. dichiarazioni di collaboratori) rispetto alla piattaforma investigativa originaria
  • Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia richiedono valutazione critica: il giudice deve motivare come le sue affermazioni sono riscontrate e se godono di autonomia probatoria, considerando contraddizioni, precedenti del dichiarante e riscontri oggettivi
  • L'accertamento della qualificazione mafiosa e dell'aggravante ex art.416‑bis.1 deve essere compiuto con argomentazione specifica e separata: non è sufficiente richiamare la "caratura criminale" dei soggetti senza spiegare l'uso della forza di intimidazione o i concreti elementi di agevolazione del clan
  • Quando la sussistenza dell'associazione viene messa in dubbio, anche la gravità indiziaria e le esigenze cautelari relative ai reati 'fine' (estorsione, armi, ecc.) vanno riconsiderate: l'eventuale esclusione del connotato mafioso può incidere sulla configurazione del concorso di persone e sull'aggravamento
  • Il difensore, in ricorsi cautelari o di legittimità, deve mirare a dimostrare l'indipendenza e la mancanza di riscontri delle dichiarazioni del collaboratore e indicare con precisione le discrasie temporali e le omissioni probatorie affinché il giudice della motivazione sia costretto a un esame puntuale
  • Le esigenze cautelari (art.274 c.p.p.) dipendono dall'attualità del pericolo: il tempo intercorrente e sopravvenienze giurisprudenziali sopravvenute possono rendere non più attuale il rischio che giustificava la misura e impongono la revisione della custodia

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