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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36221/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Firenze che, decidendo sull'opposizione avverso il rigetto monocratico della domanda di equa riparazione, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 516,00, anziché della somma maggiore richiesta (euro 22.400,00). Con l'unico motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degli artt. 2-bis e 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe introdotto un criterio di liquidazione non previsto dalla legge. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era privo dell'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, così da non consentire la comprensione della censura; inoltre, la statuizione della Corte d'Appello risultava coerente con l'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, in quanto l'indennizzo era stato parametrato al valore del credito fatto valere nel giudizio presupposto, e tale specifica decisione non era stata adeguatamente censurata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta del relatore, osservando che mancava nel ricorso una compiuta esposizione dei fatti e del contenuto del decreto impugnato, omissione non superabile mediante l'esame delle singole censure o di altri atti processuali, per il principio di autonomia del ricorso per cassazione. Ha inoltre aggiunto che, comunque, il decreto della Corte d'Appello aveva liquidato l'indennizzo in misura coerente con i criteri della legge Pinto, poiché il credito azionato nel giudizio presupposto aveva valore pari a euro 516,00. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il Ministero non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso

  • art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale semplificata e per la proposta di inammissibilità del ricorso

  • art. 2-bis l. n. 89/2001

    richiamato come norma sui criteri di liquidazione dell'equa riparazione; la Corte ha ritenuto la decisione di merito compatibile con tale disciplina

  • art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/2001

    invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei criteri di liquidazione dell'indennizzo

  • art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001

    indicato come base normativa per liquidare l'indennizzo in relazione al valore del diritto di credito fatto valere nel giudizio presupposto

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando omette integralmente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, poiché tale lacuna impedisce la comprensione delle censure.
  • Il difetto di esposizione dei fatti non può essere colmato mediante il solo esame dei motivi di ricorso o di altri atti processuali, in ragione del principio di autonomia del ricorso per cassazione.
  • In materia di equa riparazione, la liquidazione dell'indennizzo può essere parametrata al valore del diritto di credito fatto valere nel giudizio presupposto, se ciò risulta conforme ai criteri normativi applicabili.
  • Una censura sulla violazione dei criteri di liquidazione dell'indennizzo è inammissibile se non investe specificamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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