Cassazione Penale, Ordinanza n. 29163/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per esonerarlo da tale conseguenza sanzionatoria. Resta ferma la condanna di merito per furto aggravato pronunciata in primo grado, poiché il ricorso non è stato accolto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato già condannato dal Tribunale di Bologna per un furto aggravato in concorso. La Corte d'appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado, rilevando che i motivi di appello erano privi di correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Nel ricorso per cassazione si deduceva l'inosservanza dell'art. 581 c.p.p., in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 c.p.p., nonché l'illogicità della motivazione. La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto il ricorso aspecifico, perché non si confrontava con le concrete ragioni della declaratoria di inammissibilità dell'appello, così come esposte nell'ordinanza impugnata e conformi ai principi delle Sezioni Unite Galtelli.
Norme richiamate
richiamato quale norma di concorso di persone nel reato, unitamente alla fattispecie di furto aggravato contestata in origine
norma incriminatrice del furto, indicata tra quelle poste a base della condanna di merito
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.
norma che prevede le aggravanti del furto contestate nel caso concreto
invocato dal ricorrente per denunciare l'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi di appello
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiamato dal ricorrente in collegamento con la dedotta violazione delle regole di validità dell'atto di impugnazione
richiamato dal ricorrente come norma concernente il regime delle nullità dedotte
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
richiamata quale precedente delle Sezioni Unite sui requisiti di specificità dell'impugnazione e sulla necessità di confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello deve confrontarsi in modo puntuale con le specifiche ragioni poste a base di tale decisione; la mera riproposizione di censure generiche o non calibrate sulla ratio decidendi integra aspecificità e conduce all'inammissibilità.
- La deduzione di violazioni processuali relative ai requisiti dell'atto di impugnazione non è sufficiente se il ricorso non spiega perché la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe errata o illogica rispetto ai concreti vizi rilevati dal giudice di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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