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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20295/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, con recuperi a fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali, fondati sull'esame della documentazione contabile/fiscale esibita dal contribuente e sull'asserita incongruenza di alcune fatture di acquisto rispetto all'oggetto delle prestazioni. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la commissione regionale aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto due censure: con la prima, violazione dell'art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ampliato l'indagine al pagamento delle fatture, mentre ai fini della deduzione dei costi rileverebbe la sola certezza del costo secondo il principio di competenza; con la seconda, violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse posto a suo carico la prova dell'effettività del pagamento, senza che tale prova fosse stata richiesta dall'Amministrazione. Prima dell'esame dei motivi, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha rilevato che il ricorrente aveva validamente rinunciato al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con atto sottoscritto personalmente e dai difensori muniti di procura speciale e depositato prima dell'adunanza camerale. La rinuncia è stata comunicata alla parte resistente, che non ha prestato accettazione; ciò non ha impedito la declaratoria di estinzione del giudizio. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, precisando inoltre che, in caso di estinzione, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 1, d.P.R. n. 917/1986

    norma invocata dal ricorrente per sostenere che i costi deducibili nel reddito d'impresa rilevano secondo il criterio di competenza e devono essere certi nell'esistenza, senza che sia richiesto il previo pagamento

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici e valutazione della prova

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni semplici e valutazione della prova

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare l'erronea ripartizione dell'onere della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 390 c.p.c.

    "La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione alla udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria."

    la rinuncia tempestiva e rituale al ricorso, se comunicata alle parti costituite, comporta l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte

  • art. 391, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese quando, nel caso di estinzione per rinuncia, sussistano giusti motivi

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta nelle forme di legge e prima dell'adunanza camerale o della relazione in udienza, determina l'estinzione del giudizio anche in mancanza di accettazione della parte resistente, purché la rinuncia sia comunicata alle parti costituite.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte può compensare integralmente le spese del processo se la parte resistente si è limitata a costituirsi senza svolgere difese nel merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio, poiché la misura è prevista per i soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
  • Le censure di violazione di legge in materia di deduzione dei costi e di riparto dell'onere probatorio restano assorbite quando il ricorso venga validamente rinunciato prima dell'esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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