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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50265/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela rispetto al delitto di appropriazione di energia elettrica (con uso di mezzo fraudolento) ascritto a Polizzo. In udienza il Pubblico Ministero aveva poi richiesto la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio; il Tribunale ha ritenuto tardiva tale contestazione perché intervenuta dopo il decorso del termine per la proposizione della querela (art. 85 d.lgs. 150/2022) e ha dichiarato l'improcedibilità, estinguendo l'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendolo fondato. Ha censurato il Tribunale per aver equiparato erroneamente termini di prescrizione e di procedibilità e per aver precluso al Pubblico Ministero il potere-dovere di formulare la contestazione suppletiva ai sensi dell'art. 517 c.p.p. La Corte ha affermato che il giudice del dibattimento doveva decidere sul capo d'imputazione così rimodulato e non poteva sindacare a priori la tardività; ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e l'ha annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa in diversa composizione per la decisione conforme a quanto indicato.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p. e art. 529 c.p.p.

    Norme richiamate dal Tribunale per la dichiarazione di non doversi procedere; la Corte ha però annullato la decisione che si fondava su tale declaratoria perché basata su errore nel valutare la tardività della contestazione suppletiva.

  • art. 99 comma 2 n. 1, art. 624 e art. 625 n. 2 c.p.

    Norme penali in relazione ai reati contestati (appropriazione di energia elettrica e relative aggravanti) secondo l'imputazione originaria a carico dell'imputato.

  • art. 85 d.lgs. 150/2022

    Prevede il termine (richiamato dal Tribunale) per la proposizione della querela in relazione a specifiche fattispecie; il Tribunale ha ritenuto che il decorso del termine impedisse la prosecuzione dell'azione, ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non ostasse alla contestazione suppletiva in dibattimento.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Circostanza aggravante che può rendere il reato procedibile d'ufficio se contestata; la sua contestazione suppletiva era ritenuta dal PM idonea a trasformare il regime di procedibilità.

  • art. 517 c.p.p.

    Consente la contestazione di circostanze aggravanti nel corso del dibattimento; la Corte ha affermato che il Pubblico Ministero era legittimato e tenuto a esercitare tale potere-dovere e che il giudice non può precluderne l'esercizio per motivi di presunta 'tardività'.

  • art. 516 c.p.p.

    Disciplina le "nuove contestazioni" nel dibattimento e la rimodulazione dell'imputazione in base alle prove; la Corte ha richiamato la possibilità del PM di adeguare l'imputazione in dibattimento.

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; la Corte lo usa per motivare il carattere imperativo del potere-dovere del PM di procedere alla contestazione suppletiva.

  • art. 178 e 179 c.p.p.

    Richiamati in relazione alla nullità derivante dall'illegittima formulazione dell'imputazione da parte del giudice; la Corte conclude che tale nullità comporta l'annullamento della sentenza impugnata.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 139/2015

    Richiamata per sostenere che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale e incidere sul regime di procedibilità, e dunque è ammissibile che la contestazione suppletiva influisca sul regime di procedibilità.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive (reato concorrente o circostanza aggravante) nel corso del dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; il giudice non può pregiudicare a priori tale potere dichiarandolo "tardivo" per il solo decorso di termini legati alla querela.
  • Prescrizione e procedibilità sono istituti diversi: il decorso del termine di prescrizione non equivale alla perdita del potere di contestare in dibattimento né alla impossibilità di modificare il regime di procedibilità mediante aggravante contestata in udienza.
  • Se la contestazione suppletiva, legittimamente effettuata, modifica il regime di procedibilità (es. da procedibile a querela a procedibile d'ufficio), il giudice deve decidere sul capo d'imputazione così rimodulato (valutando responsabilità o incompetenza), non escludere il sindacato del PM a priori.
  • Il rifiuto ingiustificato del giudice di provvedere sulla contestazione suppletiva è impugnabile e può comportare la nullità della sentenza per vizio formale nella formulazione dell'imputazione.
  • All'imputato che si trovi di fronte a una contestazione suppletiva sono riconosciute garanzie difensive (richiesta di termini, acquisizione di prove, esercizio di riti alternativi); tali garanzie però non autorizzano il giudice a impedire la modifica dell'imputazione ove legittima.

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