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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20549/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società agricola)

La controversia

La società cooperativa agricola ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, in parte, la decisione di primo grado favorevole alla società semplice agricola cessionaria di crediti, i quali erano stati ceduti da alcuni soci receduti a seguito della fusione che aveva dato origine alla cooperativa. Il credito fatto valere in giudizio riguardava somme dovute per conferimenti di tabacco per lavorazione. Nel merito della controversia, la cooperativa sosteneva di vantare un controcredito nei confronti dei soci cedenti, derivante dall'applicazione di penali contrattuali, e lamentava che il giudice di appello avesse omesso di esaminare un fatto decisivo: la deliberazione del consiglio di amministrazione del 18 maggio 2009, che rinviava alle schede di gestione relative alle spese di produzione del tabacco dell'anno 2005. Secondo la ricorrente, tali dati avrebbero consentito di accertare l'esistenza e l'ammontare del controcredito da penale. La censura veniva formalmente incardinata come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il fatto storico dedotto dalla ricorrente non era stato affatto omesso dalla sentenza impugnata, la quale aveva anzi preso in considerazione la deliberazione del 18 maggio 2009 e il suo contenuto. La doglianza mirava in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello e il convincimento, tratto dalla consulenza tecnica, circa l'impossibilità di accertare, sulla base dei dati disponibili, l'esistenza e l'importo del preteso controcredito. Tale apprezzamento è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle risultanze istruttorie o il convincimento del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia completamente omesso l'esame di un fatto storico decisivo; non è invece consentito trasformarla in una critica alla valutazione delle prove o all'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Quando la sentenza impugnata abbia espressamente considerato il fatto dedotto, la doglianza è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali o a contestare il merito dell'accertamento.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie estreme della motivazione stessa, non alla sua sufficienza o alla condivisione della ricostruzione operata dal giudice di merito.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente soccombente può essere condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato, nei presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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