Cassazione Penale, Ordinanza n. 03875/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e l'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione del Tribunale di Roma, con cui era stata ritenuta la sua responsabilità per un tentativo di furto aggravato in concorso. Il ricorso articolava un solo motivo, formalmente qualificato come violazione di legge ex art. 606, lett. e), c.p.p., ma la Corte lo ha ritenuto del tutto generico e indeterminato, perché non indicava gli elementi concreti posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso contestava in modo generico il difetto di motivazione sulla responsabilità, benché l'appello fosse stato proposto in relazione al solo trattamento sanzionatorio. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il motivo era formalmente incardinato sulla violazione di legge, ma la Corte ne ha rilevato la genericità e l'inidoneità a consentire il sindacato di legittimità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'impugnazione deve contenere l'indicazione specifica dei capi e dei punti della decisione e delle censure mosse; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
Norma incriminatrice richiamata per il delitto contestato, oggetto di conferma della responsabilità in appello.
Aggravante contestata in relazione al delitto patrimoniale oggetto del giudizio.
Richiamato per la forma tentata del reato contestato.
Richiamato per il concorso di persone nel reato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare un rigoroso requisito di specificità: le censure devono indicare in modo chiaro e concreto gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'impugnazione.
- Un motivo di ricorso meramente assertivo o generico, che non consenta di individuare con precisione il vizio denunciato, è inammissibile.
- La deduzione di un vizio motivazionale non può tradursi in una critica astratta alla sentenza, ma deve confrontarsi con il reale oggetto della decisione impugnata e con le questioni effettivamente devolute nei precedenti gradi di giudizio.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03867/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03868/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03869/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03870/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03872/2026 del 30/01/2026
- ordinanza_penale · 30 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03873/2026 del 30/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →