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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24512/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La vicenda origina dalla revoca, in sede di reclamo ex art. 18 l. fall., della sentenza dichiarativa di fallimento di una società, revoca disposta dalla Corte d'appello dopo aver accolto il reclamo della società medesima contro la dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione del concordato preventivo omologato anni prima. Il fallimento ricorrente impugna in cassazione la decisione che ha ritenuto tardiva la domanda di risoluzione del concordato proposta dalla creditrice. Con il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo e vizio di motivazione, sostenendo che il piano e la proposta concordataria non fissavano un termine espresso e vincolante per l'adempimento al 7.6.2011, ma solo previsioni indicative sui tempi di soddisfacimento dei creditori, poste a fini prognostici e di fattibilità. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 186 l. fall., assumendo che, nel concordato con cessione dei beni, il termine annuale per proporre la risoluzione dovrebbe decorrere dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione, coincidente con l'ultimo adempimento previsto dalla proposta e dal piano. La resistente ha replicato con controricorso, mentre la creditrice istante per la risoluzione non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, a fronte di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito circa l'esistenza di un termine di adempimento del concordato, la censura si traduceva in una denuncia sostanzialmente revocatoria, proponibile soltanto ex art. 398 c.p.c.; inoltre il motivo era estraneo alla ratio decidendi e privo di specificità, non essendo stati riprodotti né localizzati gli atti rilevanti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché l'accertamento della Corte territoriale secondo cui il concordato prevedeva espressamente il soddisfacimento dei creditori entro il 7.6.2011 rendeva irrilevante la questione astratta sul decorso del termine di decadenza nei concordati con cessione dei beni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se la censura investe un errore del giudice di merito nell'individuazione di un dato risultante dagli atti, e tale errore consiste nella percezione o supposizione di un fatto in realtà diverso, il vizio è di natura revocatoria e non può essere fatto valere come vizio di legittimità ordinario.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non attinge la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare questioni astratte o diverse da quelle effettivamente decisive nel provvedimento.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità: gli atti e i documenti su cui si fonda il motivo devono essere trascritti, almeno nelle parti rilevanti, e puntualmente localizzati nel fascicolo, così da consentire alla Corte la verifica senza accesso diretto agli atti di causa.
  • Quando l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito resta incontestato, è inammissibile la censura che deduca una questione di diritto priva di incidenza sulla decisione, perché non idonea a sovvertire la ratio del provvedimento impugnato.
  • Nel concordato preventivo, ai fini della decorrenza del termine annuale per la domanda di risoluzione, rileva la scadenza fissata per l'ultimo pagamento previsto dal piano; solo in assenza di un termine espresso opera il criterio dell'esaurimento delle operazioni di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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