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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32838/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto di pagamento notificato da una creditrice nei confronti della debitrice sulla base di una sentenza passata in giudicato che condannava il debitore originario al pagamento delle spese processuali in favore di due diverse creditrici, ciascuna titolare di un credito autonomo per il medesimo importo. La debitrice ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. deducendo la mancata previa o contestuale notificazione, in suo favore, del titolo spedito in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c.; il Tribunale ha accolto l'opposizione. In cassazione la creditrice ha denunciato violazione degli artt. 91, 93, 100, 475, 477, 479, 617, 618 c.p.c., dell'art. 153 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che l'opponente non avesse allegato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'omessa notificazione del titolo e che, quindi, difettasse interesse a far valere il vizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il titolo giudiziale contenesse due crediti distinti e autonomi in favore di due diverse creditrici e che, per il credito azionato dalla ricorrente, fosse mancata la notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva prescritta dall'art. 479 c.p.c. Ha affermato che tale omissione integra un vizio formale del processo esecutivo e può essere fatta valere con opposizione agli atti esecutivi senza che il debitore debba allegare e dimostrare un ulteriore pregiudizio specifico diverso dalla mancata osservanza della formalità prevista dalla legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla sulle spese per mancata attività difensiva della resistente; disposta altresì la statuizione sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio processuale per far valere la violazione delle formalità prescritte per gli atti del processo esecutivo e degli atti preliminari all'esecuzione.

  • art. 479 c.p.c.

    impone che il titolo esecutivo sia notificato in forma esecutiva prima o contestualmente all'atto di precetto, salvo le eccezioni non ricorrenti nel caso concreto.

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato come norma che disciplina i requisiti e le formalità del processo esecutivo e dei suoi atti preliminari.

  • art. 475 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di spedizione in forma esecutiva del titolo.

  • art. 477 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'opposizione esecutiva.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di interesse ad agire.

  • art. 153 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso.

  • art. 156 c.p.c.

    menzionato solo per escludere che nella specie operasse una sanatoria delle nullità.

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato per osservare che non vi era solidarietà attiva lato creditori nelle spese processuali, salvo diversa previsione del titolo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando un unico provvedimento giudiziale contiene condanne al pagamento di crediti distinti e autonomi in favore di diversi creditori, ciascun creditore, per procedere in executivis sul proprio credito, deve munirsi di una specifica spedizione in forma esecutiva del titolo e notificarla al debitore prima o contestualmente al precetto.
  • L'omessa notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva, quando richiesta dalla legge come formalità necessaria per l'esercizio dell'azione esecutiva, integra un vizio del processo esecutivo o degli atti preliminari e può essere fatto valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. senza necessità di allegare un ulteriore pregiudizio specifico.
  • Laddove la legge prescriva in modo espresso una formalità per il regolare avvio dell'esecuzione forzata, la sua violazione è di per sé fonte di invalidità/inefficacia dell'atto, senza che il giudice possa subordinare il rimedio a una prova ulteriore del danno difensivo subito dal debitore.
  • La conoscenza di fatto del titolo da parte del debitore non può sostituire la notificazione formale del titolo in forma esecutiva, ove questa sia richiesta dalla disciplina codicistica come presupposto dell'azione esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoNotificazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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