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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04109/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 14/03/2025, deducendo un solo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La censura sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse negato indebitamente il beneficio. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è manifestamente infondato e riproduce questioni già esaminate e disattese in appello, con motivazione ritenuta corretta. Il diniego delle attenuanti generiche viene giustificato con riferimento ai precedenti penali per rissa e lesioni, considerati indicativi di una propensione alla violenza, in continuità con i reati oggetto del giudizio (resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale, detenzione di arma clandestina e detenzione a fini di spaccio di cocaina).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sul diniego delle attenuanti generiche non fosse manifestamente illogica e che, in sede di legittimità, tale valutazione sia insindacabile quando sorretta da argomenti non illogici e riferiti a elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito; il diniego è legittimo se motivato con riferimento a elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione, non potendo il giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Per negare le attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti: è sufficiente il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • I precedenti penali e la loro attitudine a descrivere una persistente inclinazione alla commissione di reati violenti possono costituire motivazione sufficiente per escludere le attenuanti generiche.
  • La riproposizione in cassazione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza specifiche e nuove ragioni di critica, determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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