Cassazione Penale, Sentenza n. 43793/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per due episodi di cessione di modeste quantità di cocaina, qualificati come fatti di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) estinzione per prescrizione sopravvenuta durante la stesura della motivazione della sentenza d'appello; 2) insufficiente motivazione sulla responsabilità per travisamento delle intercettazioni e mancanza di prova che fosse Grifa a cedere la droga; 3) nullità per mancata annotazione in epigrafe delle conclusioni trasmesse telematicamente dal difensore; 4) vizio di violazione della norma incriminatrice per carenza probatoria.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi la pronuncia sulla prescrizione sopravvenuta. Ha ritenuto i motivi sulla responsabilità inammissibili per essere, in sostanza, un generico dissenso dalla valutazione probatoria dei giudici d'appello, e non una censura idonea a evidenziare un travisamento o una macroscopica incoerenza logica. Quanto alla mancata considerazione delle conclusioni trasmesse via PEC, ha osservato che la parte non ha prodotto l'originale informatico del messaggio certificato e che, comunque, le conclusioni contestate erano prive di contenuto argomentativo autonomo (limitandosi a chiedere la prescrizione o a rimandare ai motivi dell'impugnazione), per cui la mancata disamina non integrava la nullità della sentenza. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La fattispecie contestata è qualificata come illecito per 'fatti di lieve entità'; la Corte non ha ritenuto che tale qualificazione muti l'ordine di ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Dispositivo che impone la condanna del proponente dell'impugnazione inammissibile alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende; applicato nel caso per fissare la somma in euro tremila.
art. 178, comma 1, lett. c)
Norma sulla nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato; la Corte precisa che la nullità sussiste solo se le conclusioni inviate per PEC hanno contenuto argomentativo autonomo.
Decreto-legge n. 137 del 2020, conv. Legge n. 176 del 2020
Regolamentazione emergenziale che ha ammesso l'invio di conclusioni via PEC; la Corte ricorda che tali invii producono effetti solo se accompagnati da contenuto argomentativo rilevante e se documentalmente provati.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266
Principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso impedisce di formare un valido rapporto di impugnazione e quindi di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667
Occorre produrre l'originale informatico del messaggio PEC, sottoscritto digitalmente dal gestore, per provare l'avvenuto recapito; la mera stampa non è sufficiente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004; Sez. 6, n. 19433 del 14/02/2023, P., Rv. 284622; Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Naccarato, Rv. 284802
Conferma del principio che l'omessa considerazione di conclusioni inviate via PEC configura nullità soltanto se tali conclusioni hanno contenuto argomentativo autonomo e concreto rispetto al gravame.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero della valutazione probatoria: le censure sui fatti sono inammissibili salvo che evidenzino un macroscopico travisamento o una incoerenza logico-giuridica del percorso motivazionale.
- La prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza impugnata non può essere dichiarata dalla Corte di Cassazione quando il ricorso sia inammissibile, perché manca un valido rapporto di impugnazione.
- Per provare l'avvenuta trasmissione telematica (PEC) di atti processuali occorre produrre l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore PEC; stampe o copie non sono sufficienti.
- La mancata considerazione da parte del giudice di atti o conclusioni trasmesse via PEC integra la nullità solo se tali atti hanno un contenuto argomentativo autonomo e concreto che eserciti effettivamente il diritto di difesa.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la misura può essere aggravata quando gli argomenti risultano privi di pregio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43705/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43706/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43707/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43709/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43710/2023 del 30/10/2023
- Sentenza penale · 30 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 43711/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →