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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29987/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato, senza l'intervento necessario di un difensore abilitato, e ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che vi fosse assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dal testo emerge però che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato, circostanza decisiva perché la Corte ritiene l'impugnazione processualmente inammissibile. Non risultano ulteriori censure di merito esaminate, poiché la decisione si arresta alla verifica della legittimazione/formalità dell'atto di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione camerale senza formalità quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile; la Corte lo utilizza per definire il ricorso in via immediata.

  • artt. 337 e 582 c.p.

    Sono i reati per i quali è stata applicata la pena con la sentenza impugnata: resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa è esclusa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede il ministero difensivo per la proposizione dell'impugnazione.
  • Quando l'inammissibilità è immediatamente rilevabile dagli atti, la Corte di cassazione può definire la causa in camera di consiglio senza formalità, in via de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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