Cassazione Civile, Ordinanza n. 09561/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una delibera sanzionatoria Consob che aveva accertato plurime violazioni della disciplina in materia di servizi di investimento commesse da esponenti aziendali di una banca in un periodo anteriore all'8 marzo 2016, irrogando sanzioni pecuniarie anche agli autori materiali e dichiarando la banca responsabile in solido per il pagamento ai sensi del previgente art. 195, comma 9, TUF. La Corte d'appello di Torino, investita dell'opposizione della banca, ha ritenuto che l'abrogazione del comma 9 dell'art. 195 TUF operasse già per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 72/2015 e ha quindi escluso la solidarietà della banca, rideterminando la sanzione. La Consob ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione delle norme intertemporali del d.lgs. n. 72/2015 e delle preleggi, sostenendo che l'abrogazione della responsabilità solidale ha natura sostanziale e opera solo per le violazioni commesse dopo l'adozione delle disposizioni attuative Consob/Banca d'Italia, quindi dopo l'8 marzo 2016. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando che, una volta esclusa la solidarietà ex art. 195, comma 9, TUF, non sarebbe stato possibile applicare in via sussidiaria l'art. 6, comma 3, della l. n. 689/1981; ha inoltre dedotto vizi di ultrapetizione, omessa pronuncia e motivazione apparente, soprattutto in relazione alla mancata restituzione di somme che assumeva versate anche per sanzioni riguardanti sindaci.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale della Consob, seguendo il proprio recente orientamento: la responsabilità solidale dell'ente prevista dal previgente art. 195, comma 9, TUF è norma sostanziale e la sua abrogazione opera solo per le violazioni commesse dopo l'8 marzo 2016, data di entrata in vigore delle disposizioni adottate da Consob e Banca d'Italia; non rileva, invece, la data di proposizione del giudizio di opposizione. Poiché nel caso concreto le violazioni erano anteriori a tale data, la banca resta responsabile in solido con gli autori degli illeciti, compresi i sindaci. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 195, comma 9, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
La previsione della responsabilità solidale della società o ente per il pagamento delle sanzioni irrogate agli autori materiali è norma sostanziale; la sua abrogazione non opera in base alla sola data del giudizio, ma solo per le violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative adottate da Consob e Banca d'Italia.
art. 6, comma 2, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72
Le modifiche apportate alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse dopo l’entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Consob e dalla Banca d’Italia
La norma transitoria regola l'efficacia delle modifiche sostanziali della parte V del TUF in relazione al momento di commissione della violazione, non alla data di instaurazione del giudizio.
art. 6, comma 8, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72
Le modifiche all'articolo 195, commi 4, 5, 6, 7, 7-bis, e 8 e 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano ai giudizi proposti a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo
La disposizione non va letta nel senso di far cadere, nei giudizi promossi dopo il 27 giugno 2015, la solidarietà dell'ente anche per illeciti anteriori; essa va coordinata con il comma 2, che conserva la disciplina previgente per le violazioni commesse prima delle nuove disposizioni attuative.
art. 5, comma 15, d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72
È richiamato come norma abrogatrice del previgente art. 195, comma 9, TUF.
art. 6, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689
È invocato dalla banca per escluderne l'applicazione sussidiaria nel sistema sanzionatorio TUF riformato; la Corte non vi fonda la decisione, poiché accoglie il ricorso principale sulla base della perdurante applicabilità del previgente art. 195, comma 9, TUF agli illeciti anteriori all'8 marzo 2016.
È richiamato nei motivi incidentali per censurare la qualificazione giuridica effettuata dalla Corte d'appello.
È richiamato nei motivi incidentali per dedurre omessa pronuncia/pronuncia oltre il chiesto in ordine alla restituzione delle somme versate.
È richiamato nel motivo incidentale sulla pretesa violazione del principio della domanda.
È richiamato nel motivo incidentale sul preteso mancato rispetto del principio di non contestazione.
È richiamato nel motivo incidentale per dedurre motivazione apparente della sentenza d'appello.
È richiamato come base del ricorso/opposizione avverso la delibera sanzionatoria Consob.
È citato come fondamento del provvedimento sanzionatorio adottato da Consob.
art. 21, comma 1, lett. a) TUF
È una delle disposizioni violate contestate da Consob agli esponenti aziendali.
art. 21, comma 1, lett. d) TUF
È una delle disposizioni violate contestate da Consob agli esponenti aziendali.
artt. 15 e 29 del Regolamento congiunto
Sono norme secondarie richiamate tra quelle violate in relazione a consulenza, adeguatezza e appropriatezza.
artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento intermediari
Sono norme secondarie richiamate tra quelle violate in relazione a consulenza, adeguatezza e appropriatezza.
artt. 48, commi 1, 2, 5 e 6, e 49, commi 1 e 3, del Regolamento intermediari
Sono norme secondarie richiamate tra quelle violate in relazione agli ordini di vendita delle azioni Veneto Banca.
È richiamato nel testo del d.lgs. n. 72/2015 quale base per le disposizioni adottate da Consob e Banca d'Italia.
art. 11 preleggi
È richiamato nel motivo di ricorso principale come parametro interpretativo delle norme intertemporali.
art. 12 preleggi
È richiamato nel motivo di ricorso principale come parametro interpretativo delle norme intertemporali.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative Consob, la responsabilità solidale dell'ente prevista dal previgente art. 195, comma 9, TUF ha natura sostanziale e non processuale.
- L'abrogazione di una regola sostanziale del sistema sanzionatorio si applica soltanto alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative che ne condizionano l'efficacia, non ai soli giudizi introdotti dopo una certa data.
- Il comma 8 dell'art. 6 del d.lgs. n. 72/2015 non può essere letto isolatamente: va coordinato con il comma 2, che ancora la disciplina applicabile al tempus commissi delicti.
- Quando l'illecito amministrativo è stato commesso prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni attuative, continua ad applicarsi la disciplina previgente anche se il giudizio di opposizione è instaurato dopo l'entrata in vigore del decreto riformatore.
- In presenza di illeciti anteriori all'8 marzo 2016 nel settore TUF, la società o ente di appartenenza degli autori materiali resta responsabile in solido con questi ultimi per il pagamento delle sanzioni.
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