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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31695/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato Panaro avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 16/06/2022. Il motivo unico denunciava violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la confessione resa dall'imputato costituisse un indice genuino di ravvedimento critico e dunque avrebbe dovuto portare al riconoscimento delle attenuanti generiche; si contestava la motivazione della Corte di merito che avrebbe valutato la confessione come meramente strumentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorso non ha confutato puntualmente l'iter argomentativo della sentenza impugnata che ha ritenuto la confessione strumentale (avendo il ricorrente ammesso solo elementi già incontrovertibili emersi da altre fonti). La Corte ha indicato che l'esclusione delle attenuanti generiche era fondata su adeguata motivazione e che la rimozione della premeditazione era motivata da elementi provenienti dai collaboratori di giustizia. Il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta la rifusione delle spese civili poiché il motivo di impugnazione riguardava materia estranea all'azione civile.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o colposo.

  • art. 173, comma 1 d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla formulazione del motivo di cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da tale disposizione e ritenuto carente di specificità.

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al controllo di legittimità sul riconoscimento delle circostanze attenuanti e sulla motivazione, come parte della doglianza formulata dal ricorrente.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento normativo relativo alle circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche nel caso concreto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nella denuncia di violazione normativa in relazione alla determinazione della pena in presenza/assenza di circostanze; non ha modificato l'esito, dato il rigetto per inammissibilità del ricorso.

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'assorbimento della circostanza dei motivi abietti nella fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis; la Corte di merito aveva ritenuto i motivi abietti assorbiti in quella circostanza aggravante.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 - Musa; Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017)

    La Corte si è richiamata a precedenti giurisprudenziali che stabiliscono il principio secondo cui il ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi compiutamente con l'iter motivazionale della sentenza impugnata; tali precedenti sono stati utilizzati per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con l'iter argomentativo della decisione impugnata; censure generiche o non dettagliate rischiano l'inammissibilità.
  • La confessione dell'imputato non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: se la confessione è ritenuta strumentale (cioè limita le ammissioni a quanto già incontrovertibile da altre fonti) non costituisce indice di sincero ravvedimento utile per le attenuanti.
  • L'esclusione di una circostanza aggravante (es. premeditazione) e la valutazione delle attenuanti possono coesistere nella motivazione dei giudici senza che ciò configuri necessariamente una contraddizione, purché la sentenza spieghi le ragioni distinte per tali valutazioni.
  • In caso di impugnazione manifestamente inammissibile la Corte può applicare le sanzioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende.
  • Le spese della parte civile non sono automaticamente liquidate in favore della stessa in sede di cassazione quando il motivo di impugnazione riguarda profili estranei all'azione civile.

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