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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21878/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di tre dipendenti addetti al servizio di ambulanza, che avevano chiesto il riconoscimento del diritto alla pausa di 10 minuti nei turni superiori a sei ore e il risarcimento del danno per la mancata fruizione della sosta prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 dal 7 marzo 2006. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva confermato, ritenendo che la disciplina sulla pausa potesse essere derogata solo dalla contrattazione collettiva o, per alcune categorie, da decreti ministeriali, e che nel caso concreto tali deroghe non fossero intervenute. L'azienda ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 8 e 17, comma 2, lett. c), n. 3, d.lgs. n. 66/2003 e del R.D. n. 2657/1923, deducendo che gli operatori di ambulanza sarebbero lavoratori discontinui ricompresi nel personale addetto ai posti di pubblica assistenza; inoltre ha lamentato omessa pronuncia e motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 3 r.d.l. n. 692/1923, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso la nozione di lavoro discontinuo con quella di orario di lavoro e che l'alternanza tra prestazione e attesa sarebbe tipica del lavoro discontinuo; 3) violazione dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 66/2003 e dell'art. 29 del CCNL integrativo Comparto Sanità del 7.4.1999, insistendo sul fatto che i buoni pasto erano stati messi a disposizione e che la sosta per il pasto avrebbe potuto coincidere con i tempi di inattività; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che, in caso di accoglimento del ricorso, non vi sarebbe stata soccombenza a suo carico. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che l'elencazione del R.D. n. 2657/1923 ha carattere tassativo e che il lavoro discontinuo non esclude di per sé l'applicazione del d.lgs. n. 66/2003, poiché le deroghe agli artt. 7, 8, 12 e 13 richiedono contrattazione collettiva o decreto ministeriale, mancanti nel caso di specie. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sulla mancata prova dell'effettiva fruizione della pausa per il pasto. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché la doglianza non censurava la sentenza ma invocava solo un effetto espansivo interno dell'eventuale accoglimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto ai lavoratori il diritto alla pausa di 10 minuti nei turni superiori a sei ore e aveva condannato l'azienda al risarcimento del danno da mancata fruizione della sosta. In sede di legittimità, ha respinto il ricorso: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché la disciplina delle pause non è automaticamente esclusa per i lavori discontinui e le deroghe richiedono una specifica base normativa o contrattuale; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di attinenza alla ratio della decisione, che aveva valorizzato la mancata prova dell'effettiva pausa-pasto; il quarto motivo è stato parimenti inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 66/2003

    la pausa di 10 minuti nei turni superiori a sei ore trova applicazione salvo valida deroga prevista nei limiti di legge; non è esclusa automaticamente dalla natura discontinua dell'attività svolta

  • art. 17 d.lgs. n. 66/2003

    le deroghe alla disciplina della pausa richiedono l'intervento della contrattazione collettiva o, per le ipotesi previste, di un decreto ministeriale; in assenza di tali fonti la norma generale resta applicabile

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003

    la nozione di orario di lavoro non coincide con la tesi che il mero alternarsi di attesa e prestazione escluda la disciplina delle pause

  • art. 3 r.d.l. n. 692/1923

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina storica dell'orario di lavoro, ma non idoneo a escludere la normativa successiva sulle pause

  • art. 1 del R.D. 15 marzo 1923, n. 692

    richiamato nel ragionamento sulla disciplina dell'orario massimo e sul collegamento con la tabella del R.D. n. 2657/1923

  • articolo unico del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657

    l'elencazione delle occupazioni che richiedono lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia ha carattere tassativo e non è estensibile analogicamente ad attività diverse

  • art. 29 CCNL integrativo Comparto Sanità del 7.4.1999

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la pausa-pasto potesse coincidere con i tempi di inattività, ma la Corte non ha ravvisato un decisivo rilievo rispetto alla mancata prova della fruizione effettiva della pausa

  • art. 91 c.p.c.

    la doglianza proposta non integra una censura autonoma della sentenza, ma richiama impropriamente l'effetto derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    richiamato per evidenziare che la ricorrente prospettava solo l'effetto espansivo interno dell'eventuale accoglimento, non un vizio della sentenza impugnata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • La disciplina legale della pausa nei turni di lavoro superiori a sei ore si applica in via generale e può essere derogata solo nei casi e con le modalità espressamente previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva o, ove previsto, da un decreto ministeriale.
  • La qualificazione di un'attività come lavoro discontinuo non comporta, di per sé, l'inapplicabilità della disciplina sulle pause: occorre verificare la specifica fonte derogatoria prevista dal d.lgs. n. 66/2003.
  • L'elencazione normativa delle occupazioni discontinue contenuta nella disciplina storica dell'orario di lavoro ha carattere tassativo e non può essere ampliata in via analogica.
  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare circostanze non decisive o effetti derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso.
  • Ai fini del riconoscimento del danno da mancata pausa, rileva la prova dell'effettiva mancata fruizione del riposo nel suo contenuto protettivo, non essendo sufficiente la mera disponibilità di strumenti sostitutivi o accessori come i buoni pasto.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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