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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per difetto di querela quanto al reato di furto di energia elettrica con l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p.; il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto inefficace la contestazione supplettiva dell'aggravante effettuata dal pubblico ministero in udienza (art. 517 c.p.p.), contestazione che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che la contestazione supplettiva dell'aggravante (capace di rendere il reato procedibile d'ufficio) era stata validamente effettuata dal pubblico ministero anche prima della formale apertura del dibattimento e che il Tribunale aveva illegittimamente dichiarato tale contestazione inefficace. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio del giudizio alla Corte d'appello di Catania ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., comma 1, n. 7

    Si tratta di un'aggravante di natura valutativa (destinazione dei beni a pubblico servizio) che deve essere esplicitata nell'imputazione originaria se si vuol ritenere la circostanza come fatto contestato; richiede verifica giuridico-fattuale sulla natura della cosa e sulla nozione di pubblico servizio

  • art. 517 c.p.p.

    Attribuisce al pubblico ministero la possibilità, in dibattimento, di formulare contestazioni suppletive: la Corte ha affermato che tale potere può essere esercitato anche prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento e che la contestazione supplettiva così operata è efficiente

  • art. 85 d.lgs. n. 150/2022

    Ha modificato il regime di procedibilità per il reato in oggetto (introducendo la rilevanza del termine per la querela della persona offesa); la contestazione supplettiva è stata effettuata nella pendenza del termine previsto da questa norma

  • art. 492 c.p.p.

    Norma che il Tribunale aveva richiamato in merito alla verifica della regolare costituzione delle parti; la Corte ha però chiarito che la contestazione supplettiva può essere legittimamente operata anche prima del provvedimento previsto dall'art. 492

  • art. 569, comma 4, c.p.p.

    Fondamento procedurale usato dalla Corte per disporre il rinvio del giudizio alla Corte d'appello competente dopo l'annullamento della sentenza impugnata

  • Sez. 6, n. 9002 del 08/01/2020 (Di Re)

    Giurisprudenza richiamata che consente la contestazione supplettiva prima che il giudice provveda ai sensi dell'art. 492 c.p.p.; la Corte si è riferita a questo precedente per negare la infondatezza della contestazione supplettiva effettuata prima della formale apertura del dibattimento

  • Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014 (B.) e Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015 (Scalia)

    Precedenti che riconoscono al pubblico ministero il potere di modificare l'imputazione o formulare nuove contestazioni in dibattimento senza limiti temporali rigidi, in considerazione delle garanzie difensive offerte all'imputato (richiesta di termini, nuove prove, rimessione in termini per riti alternativi, ecc.)

  • Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024 (Mascali)

    Richiamata per il principio secondo cui l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. ha natura valutativa e non può essere considerata contestata in fatto se nell'imputazione non è esposta in modo esplicito o equivalente

Massime di principio

  • La contestazione supplettiva formulata dal pubblico ministero in dibattimento è in linea di principio ammissibile anche se proposta prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento; il relativo momento temporale non la rende automaticamente inefficace.
  • L'aggravante dell'art. 625, n. 7 c.p. è di natura valutativa: per essere efficacemente fatta valere come fatto contestato deve risultare chiaramente menzionata nell'imputazione originaria o in termini equivalenti; altrimenti il pubblico ministero può integrarla in dibattimento attraverso la contestazione supplettiva.
  • Se la contestazione supplettiva introduce un elemento che rende il reato procedibile d'ufficio (per esempio in conseguenza di modifiche normative sul regime di procedibilità), il giudice deve verificarne la validità formale e sostanziale e non può escluderla automaticamente per ragioni di timing procedurale.
  • L'imputato conserva comunque garanzie difensive: la possibilità di chiedere termini, di proporre prove o di richiedere riti alternativi se la contestazione supplettiva modifica in modo significativo l'accusa; tali strumenti rendono compatibile l'ammissione tardiva della nuova contestazione con il diritto alla difesa.
  • In presenza di modifiche normative sul regime di procedibilità (es. d.lgs. n. 150/2022) occorre valutare sia la tempestività della querela sia eventuali atti del pubblico ministero che possano incidere sulla procedibilità; una contestazione supplettiva tempestiva può sanare il presunto difetto di querela.

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