Cassazione Civile, Sentenza n. 14427/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il ritardo nella consegna di un plico contenente una memoria difensiva inviata dal proprio difensore, lamentando danni patrimoniali (parcella pagata al difensore per la memoria e spese di viaggio per recarsi all'udienza) e non patrimoniali (danno esistenziale). Sosteneva inoltre che il difensore avesse agito come mandatario nella stipula del contratto di spedizione. I giudici di merito hanno accertato il tardivo recapito ma hanno ritenuto che: a) la responsabilità di Poste fosse contrattuale nei confronti del difensore che ha concluso il contratto di spedizione e solo extracontrattuale nei confronti del cliente; b) non fosse provato un danno risarcibile conseguente al ritardo; c) non era stato dimostrato il mandato del cliente al difensore per la stipula del contratto di spedizione
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, anche ammesso l'inadempimento o la commissione di reato da parte di Poste, il risarcimento richiede la prova delle conseguenze dannose effettive (non è sufficiente la mera lesione dell'interesse/danno in re ipsa). Il ricorrente non ha fornito prova, né diretta né presuntiva adeguata, del danno patrimoniale né di quello non patrimoniale; in particolare non è stata specificata la quota della parcella relativa alla memoria né provato il nesso causale tra il tardivo recapito e le spese di viaggio. Il ricorso è stato così respinto e il ricorrente condannato alle spese di lite (indicativamente €5.200 oltre €200 e spese generali), con rinvio all'applicazione dell'art. 13 co.1‑quater d.P.R. n.115/2002
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di rapporto di procura; la Corte osserva che la mera procura alle liti non prova automaticamente il mandato a stipulare contratti di spedizione
Richiama la disciplina della rappresentanza: se il mandato non è con rappresentanza il mandatario è parte nel contratto e i terzi non hanno rapporto con il mandante; la Corte richiede prova specifica del mandato con rappresentanza
Censurato dal ricorrente per presunta carenza di motivazione; la Corte ricorda che la prova del danno è principio autonomo che non è eluso da norme sul procedimento
Richiamato insieme all'art. 132 per questioni di motivazione e valutazione delle prove; la Corte ritiene corretta la valutazione sulla necessità di provare il pregiudizio
Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa: la Corte precisa che la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova che il danno si sia verificato
Norma sul ristoro del danno non patrimoniale e sulla liquidazione equitativa: la Corte osserva che occorre comunque prova del fatto dannoso, salvo specifiche difficoltà di quantificazione
Richiamato in connessione con la valutazione del danno e della sua quantificazione
Richiamato rispetto al diritto di difesa e all'eventuale violazione per mancato deposito della memoria; la Corte ritiene che anche una lesione del diritto di difesa richieda prova delle conseguenze dannose per ottenere risarcimento
Richiamato in tema di mezzi di prova e ammissibilità delle eccezioni, ma la Corte ritiene prevalente la regola della necessità di provare il danno
Richiamato nelle censure di nullità della sentenza; la Corte non ritiene fondate tali doglianze in presenza della mancanza di prova del danno
Principio sul riparto dell'onere della prova: pesa sul ricorrente l'onere di provare l'esistenza del danno e il nesso causale
Richiamato dal ricorrente nella contestazione delle spese di viaggio; la Corte segnala che la valutazione dell'onere probatorio resta a carico del ricorrente
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115/2002
Norma richiamata per l'irrogazione delle spese di lite con riferimento alle tariffe e ai rimborsi previsti per le spese di procedimento davanti alla Corte
Giurisprudenza Cassazione (Cass. 8861/2021, Cass. 25420/2017, Cass. 11269/2018)
Giurisprudenza richiamata per affermare il principio consolidato che il danno non coincide con la mera lesione dell'interesse (danno in re ipsa) e che occorre la prova della conseguenza dannosa, anche se possibile per presunzioni
Massime di principio
- Il risarcimento del danno richiede la prova delle conseguenze dannose effettive: la mera lesione di un interesse (danno in re ipsa) non è sufficiente a fondare un risarcimento, salvo diversa previsione di legge
- L'onere della prova del danno e del nesso causale grava sul ricorrente (art. 2697 c.c.); in giudizio occorre fornire elementi diretti o presuntivi che colleghino causalmente l'evento (es. tardivo recapito) al danno lamentato
- Quando si contesti la perdita o inutilità di una prestazione difensiva (es. parcella per memoria non utilizzata), è necessario specificare e documentare le singole voci di costo e dimostrare che quelle spese si sono effettivamente originate dal fatto imputato alla controparte
- La qualità di procuratore alle liti non vale automaticamente come prova di mandato per la stipula di contratti relativi a terze prestazioni; se si pretende che il mandatario abbia agito con rappresentanza è necessario provarlo espressamente
- La violazione del diritto di difesa (es. mancato deposito di memoria) può integrare una rilevante censura procedurale, ma per ottenere risarcimento occorre dimostrare quali conseguenze dannose concrete e specifiche ne siano derivate (non basta la mera privazione della facoltà)
- Se il danno è difficile da quantificare, può essere ammessa la liquidazione equitativa, ma non può sostituirsi all'obbligo di provare l'esistenza del danno stesso
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