Cassazione Civile, Sentenza n. 14374/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata dichiarata risolta per scadenza il contratto di comodato su fondi rustici. Due censure principali: (1) nullità per errata applicazione del rito locatizio (art. 447-bis e art. 439 c.p.c.), atteso che la controversia riguardava fondi rustici e non immobili urbani e che vi erano domande (es. accertamento usucapione) che avrebbero reso applicabile il rito ordinario; (2) nullità per ammissione di prove documentali tardive e per violazione delle preclusioni istruttorie: le copie e gli originali di richieste di aggiornamento colturale (anni 1994-1995) sarebbero stati prodotti/assunti oltre i termini, sicché, secondo il ricorrente, non potevano essere utilizzati per decidere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) l'omesso mutamento del rito non determina automaticamente la nullità della decisione se non è provato un concreto pregiudizio processuale nella sfera della difesa; (ii) anche assumendo erronea l'applicazione del rito speciale, la Corte d'appello ha deciso sulla base di documenti originali acquisiti dalla Regione Basilicata ai sensi dell'art. 213 c.p.c., potere del giudice che è esercitabile indipendentemente dal rito applicato e non soggetto alle preclusioni tipiche dell'istanza di parte ex art. 210 c.p.c.; (iii) la parte che ha contribuito a far acquisire quei documenti (richiedendo l'acquisizione o sollecitando l'ordine) non può poi lamentarne la nullità in base alla regola dell'art. 157, comma 3, c.p.c. Per queste ragioni la Corte ha escluso che la mancata correzione del rito abbia determinato un pregiudizio apprezzabile e legittimato la rinnovata valutazione delle prove. Spese di cassazione compensate; possibile addebito del doppio contributo unificato al ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
Disciplina il rito locatizio per controversie relative a locazione e comodato di immobili urbani; la Corte osserva che tale rito è applicabile solo ai rapporti espressamente ricompresi e che il giudice deve mutare rito ove evidente l'inapplicabilità, ma l'erronea applicazione rileva in sede di legittimità solo se ha arrecato concreto pregiudizio.
art. 439 c.p.c.
Obbligo del giudice a rilevare d'ufficio e a correggere l'errata applicazione del rito; tuttavia l'omessa correzione non comporta automaticamente la nullità se non determinante di un pregiudizio concreto.
art. 420 c.p.c.
Norma citata in relazione alla violazione delle regole sulle prove; la Corte ha valutato la presunta nullità e l'eventuale lesione del diritto di difesa derivante dall'ammissione delle prove tardive.
art. 421 c.p.c.
Regola sulla decadenza dalla proposizione di nuovi mezzi di prova e produzione documentale; la Corte ricorda che la decadenza trova temperamento nei casi di formazione successiva dei documenti e nella valutazione insindacabile del giudice sulla loro indispensabilità.
art. 213 c.p.c.
Consente al giudice di richiedere informazioni e documenti alla Pubblica Amministrazione; la Corte afferma che l'acquisizione d'ufficio tramite art. 213 è indipendente dalle preclusioni del rito e rende ammissibili documenti essenziali che la parte non poteva procurare.
art. 210 c.p.c.
Regola l'ordine di esibizione di documenti a terzi o alla controparte su istanza di parte; a differenza dell'art. 213, l'istanza di esibizione è soggetta a condizioni di ammissibilità e preclusioni temporali.
art. 157, comma 3, c.p.c.
Stabilisce che la parte che ha determinato la nullità non può farla valere; applicata dalla Corte per escludere che chi ha richiesto o agevolato l'acquisizione dei documenti possa ora invocarne la nullità.
art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c.
Motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; utilizzato dal ricorrente per censurare la violazione degli artt. 447-bis, 439, 427, 420 e 421 c.p.c.; la Corte ha però ritenuto infondate le doglianze.
Massime di principio
- L'erronea applicazione di un rito processuale non determina automaticamente la nullità della decisione: occorre provare un concreto e apprezzabile pregiudizio processuale nella sfera della difesa.
- Il potere del giudice di acquisire, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., documenti e informazioni dalla Pubblica Amministrazione è esercitabile indipendentemente dal rito e non è soggetto alle stesse preclusioni dell'istanza di parte ex art. 210 c.p.c.; documenti così acquisiti possono essere utilizzati anche se la loro produzione in capo alle parti sarebbe stata preclusa.
- La distinzione tra richiesta di esibizione (art. 210) e richiesta/informazione alla P.A. (art. 213) è rilevante: la prima dipende dall'iniziativa di parte e dalle preclusioni, la seconda è un potere officioso del giudice sulle fonti pubbliche.
- Una parte che ha contribuito con il proprio comportamento a far acquisire o produrre documenti non può poi invocare la nullità della decisione fondata su tali documenti (regola dell'art. 157, comma 3 c.p.c.).
- Se si ritiene che sia stato applicato un rito non competente, la contestazione va tempestivamente proposta e deve dimostrare il nesso causale tra errore di rito e pregiudizio, altrimenti l'errore è inidoneo a determinare l'annullamento.
- Nel valutare l'ammissibilità di prove tardive, il giudice ha margine di apprezzamento (insindacabile salvo macroscopici vizi) per ritenere indispensabili documenti formatisi successivamente o detenuti da P.A.
- In controversie miste o con più domande soggette a riti diversi, l'eccezione di rito va sollevata e motivata; l'omessa sollevazione precoce può rendere meno efficace la contestazione dell'errata qualificazione procedurale.
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