Cassazione Civile, Sentenza n. 14419/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Barbuto impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva rigettato la sua domanda di accertamento dell'obbligo del terzo e dichiarato l'insussistenza del diritto pignorato (il diritto dell'esecutata Ambrosio ad essere indennizzata da Generali). I motivi principali del ricorso alla Cassazione erano: (i) violazione del giudicato esterno formatosi con la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riconosciuto l'obbligo di manleva di Generali nei confronti di Ambrosio fino a euro 103.291,00; (ii) errata qualificazione dell'obbligo della compagnia come credito spettante al terzo danneggiato invece che come credito dell'assicurata; (iii) errata individuazione dell'oggetto del pignoramento (Barbuto aveva pignorato tutte le somme dovute da Generali all'Ambrosio, comprese quelle derivanti dalla polizza); (iv) contestazione del regime delle spese di lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i secondi e terzi motivi di ricorso, dichiarando che la Corte d'appello di Trieste ha erroneamente interpretato il giudicato esterno e la natura del diritto all'indennizzo. La Cassazione ha affermato che il diritto dell'assicurata di essere tenuta indenne è un credito dell'assicurata già sorto al momento del sinistro e quindi pignorabile, anche se litigioso o condizionato, purché riferibile a un rapporto giuridico già esistente. Ha inoltre stabilito che l'assicuratore non può esercitare la facoltà di pagare direttamente il terzo per sottrarre la somma pignorata quando il pignoramento è anteriore: il credito pignorato resta vincolato al soddisfacimento del creditore procedente. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la ridefinizione delle spese; i primi e quarto motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1917 cod. civ.
La facoltà dell'assicuratore di pagare direttamente il terzo e l'obbligo di pagare se richiesto dall'assicurato non mutano i soggetti del rapporto assicurativo; il diritto all'indennizzo resta in capo all'assicurato e l'eventuale pagamento diretto non crea automaticamente un credito del terzo. Inoltre, quando il credito dell'assicurato è stato pignorato anteriormente, l'assicuratore non può esercitare la facoltà di pagamento diretto per sottrarre la somma al vincolo del pignoramento.
art. 543 cod. proc. civ.
Il pignoramento può avere ad oggetto crediti anche non esigibili, condizionati o eventuali, purché riferibili a un rapporto giuridico già esistente e con concreta attitudine satisfattiva futura; pertanto il diritto all'indennizzo dell'assicurata è assoggettabile a pignoramento.
artt. 1588, 1589 e 1611 cod. civ.
Norme richiamate in tema di responsabilità civile: la polizza che copre la responsabilità dell'assicurato genera l'obbligo dell'assicuratore di indennizzare l'assicurato per i danni che questi è tenuto a risarcire al terzo; il diritto all'indennizzo sorge con il danno e con la domanda del danneggiato.
art. 92 cod. proc. civ.
Norma sul regolamento delle spese di lite; la Corte ha ritenuto necessario riesaminare il capo sulle spese alla luce dell'esito favorevole parziale del ricorrente e del rinvio.
artt. 547, 548 e 549 cod. proc. civ.
Norme processuali richiamate in relazione al pignoramento presso terzi e alle modalità di accertamento dell'obbligo del terzo; la Corte ha censurato l'erronea applicazione delle regole relative all'oggetto del pignoramento e all'efficacia del giudicato esterno.
art. 360 cod. proc. civ.
Fondamento della cassazione per violazione di norme di diritto (n.3) e per omesso esame di fatti decisivi (n.5); la Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse viziata sotto questi profili.
Massime di principio
- Il diritto dell'assicurato ad essere indennizzato è un credito dell'assicurato pignorabile anche se litigioso, condizionato o non ancora liquidato, purché riferibile a un rapporto giuridico ben identificato e già esistente al momento del pignoramento.
- Il pagamento diretto dell'assicuratore al terzo (art. 1917, comma 2 c.c.) è una modalità di adempimento dell'obbligazione verso l'assicurato e non trasferisce automaticamente al terzo la qualità di titolare del credito; il terzo non acquista un autonomo diritto di escutere l'assicuratore salvo i casi previsti dalla legge.
- Un pignoramento anteriore impedisce all'assicuratore di liberarsi dal vincolo pagando il terzo per sottrarre le somme al soddisfacimento del creditore pignorante; la somma dovuta dall'assicuratore resta vincolata al pignoramento.
- Il giudicato esterno (decisone passata in giudicato in un processo fra altri soggetti) vincola i giudici successivi nella parte in cui accerta l'esistenza e l'ammontare dell'obbligo dell'assicuratore; la sua corretta interpretazione è essenziale per definire la pignorabilità del credito.
- Interventi di terzi nella stessa causa e questioni di legittimazione devono essere tempestivamente impugnati per evitare la formazione di un giudicato interno che precluda rilievi successivi.
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