Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40619/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per evasione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte rileva che il solo motivo attiene al diniego delle attenuanti generiche e che la motivazione della decisione di merito era congrua, logica e puntuale, essendo stata valorizzata la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato per il quale risultava pronunciata la condanna impugnata; la sentenza non affronta il merito della fattispecie, ma presuppone la precedente affermazione di responsabilità per evasione.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito dia motivazione logica e coerente, valorizzando elementi sfavorevoli come i precedenti penali dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è mancante, apparente o manifestamente illogica; non è sufficiente una diversa valutazione del merito.
  • La presenza di numerosi precedenti penali costituisce un elemento legittimamente valorizzabile per escludere le attenuanti generiche, quando il giudice lo indichi come ragione del diniego in una motivazione congrua.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte applica la sanzione processuale prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.