Cassazione Civile, Ordinanza n. 34874/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di cassazione le parti hanno raggiunto una transazione avente ad oggetto la controversia. Il ricorrente ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla società controricorrente. La Corte ha quindi dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
Il soggetto che aveva proposto l'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso in favore della società di leasing, insieme alla società utilizzatrice e ai fideiussori, contestava la validità parziale del contratto di locazione finanziaria n. IF663270 del 23 febbraio 2002. Deduceva la nullità della clausola relativa al tasso di interesse per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c., assumendo che il tasso indicato nelle condizioni particolari e nell'allegato contrattuale fosse assolutamente indeterminato. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello, proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione e falsa applicazione di norme sulla determinazione del tasso e sulla nullità parziale del contratto, censurando la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto del motivo di appello; con il secondo lamentava vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto non contestata la tardività e/o l'ammissibilità delle ulteriori contestazioni sull'indice 'Locat Match'.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la dedotta nullità parziale del contratto di leasing per asserita indeterminatezza del tasso di interesse
richiamato come norma sulla determinazione degli interessi, invocata dal ricorrente per sostenere l'indeterminatezza del tasso
richiamato in relazione al requisito di determinatezza dell'oggetto o del contenuto della clausola di interesse
richiamato quale norma sulla nullità del contratto o della clausola
richiamato in tema di rilevabilità d'ufficio della nullità
richiamato dal ricorrente nel dedurre violazioni processuali nella formulazione delle domande e difese
richiamato dal ricorrente in relazione alle preclusioni e alla tempestività delle contestazioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come vizio di violazione di legge per il primo motivo di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato come vizio motivazionale per il secondo motivo di ricorso
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
applicato per escludere la pronuncia sulle spese a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, interviene una transazione sulla controversia e il ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non si fa luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Le censure sulla nullità di una clausola di determinazione degli interessi in un contratto di leasing possono essere formulate come violazione delle norme sulla determinatezza del tasso e sulla nullità parziale, ma nel caso deciso tali questioni non sono state esaminate nel merito per intervenuta estinzione del processo.
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