Cassazione Penale, Sentenza n. 39143/2023 del 26/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo aveva condannato a 6 mesi per il reato contestato (art. 337 c.p., fatto del 3/11/2011). Deduce, in primo luogo, violazione di legge e vizio di motivazione per non aver dichiarato la prescrizione: la Corte territoriale avrebbe applicato erroneamente l'aumento di pena per recidiva nel conteggio della prescrizione. In secondo luogo contesta gli elementi costitutivi del reato, sostenendo che non è vero che si sia dato alla fuga con una manovra pericolosa dopo non aver rispettato l'alt degli operanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: non sussistevano i presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. Tenuto conto di 60 giorni di sospensione per legittimo impedimento del difensore e dell'esclusione della recidiva da parte dei giudici di primo grado, la prescrizione è maturata il 3 luglio 2019. La Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello ha computato erroneamente i termini applicando l'aumento per recidiva; richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che l'uso dei precedenti per negare le attenuanti non equivale al riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione. P.Q.M.: annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Indica il riferimento normativo del reato per cui l'imputato era stato condannato (fatto contestato il 3/11/2011); nel provvedimento è richiamato come norma incriminatrice oggetto della sentenza di merito.
Richiamato dal collegio: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., cioè per decisioni incidenti sulla continuazione o su questioni che potrebbero evitare l'annullamento.
Norma richiamata in relazione al computo dei termini di prescrizione; la Corte ha osservato che la corretta applicazione dell'art. 157 esclude l'aumento dei termini imputabile alla recidiva se questa non è stata effettivamente riconosciuta ai fini dell'aumento della pena.
Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino), Rv. 275319 - 01
Giurisprudenza di legittimità richiamata: l'utilizzazione dei precedenti penali per il diniego delle circostanze attenuanti non equivale al riconoscimento della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione, salvo che la recidiva abbia determinato un aumento della pena o confluisca nel confronto tra circostanze eterogenee.
Massime di principio
- La recidiva non può essere considerata ai fini del prolungamento dei termini di prescrizione se non è stata effettivamente riconosciuta in modo da comportare un aumento della pena o da concorrere nel giudizio di comparazione tra circostanze.
- La valorizzazione dei precedenti penali per negare attenuanti generiche è distinta dal riconoscimento della recidiva: i due istituti hanno finalità e effetti diversi e non vanno automaticamente confusi nel calcolo della prescrizione.
- Nel conteggio della prescrizione devono essere considerati eventuali periodi di sospensione (es. per legittimo impedimento del difensore); errori nel computo possono determinare l'estinzione del reato per prescrizione.
- Se la corte di merito ha escluso la recidiva, l'eventuale valutazione opposta in sede di gravame che incide sul computo della prescrizione è censurabile in cassazione e può determinare l'annullamento senza rinvio se il reato è ormai prescritto.
- In situazioni simili, chi impugna dovrebbe verificare attentamente il calcolo dei termini di prescrizione, la presenza di sospensioni e la concreta incidenza dei precedenti penali sulla misura della pena prima di dedurre la recidiva.
- Il pubblico ministero o la parte resistente che intenda contestare la prescrizione deve dimostrare che la recidiva è stata effettivamente riconosciuta e ha prodotto aumento della pena o ha concorso nel confronto tra circostanze.
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