Cassazione Penale, Ordinanza n. 16840/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Con il ricorso e con una memoria successiva deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudizio prognostico sulla sua pericolosità fosse stato formulato in modo insufficiente e generico, perché ancorato soltanto ai precedenti penali e non al percorso intrapreso. Il Tribunale, secondo la difesa, non avrebbe adeguatamente valorizzato il percorso personale e trattamentale del richiedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo coerente e logico il giudizio di inidoneità della misura richiesta. In particolare, aveva considerato la limitata durata dell'attività lavorativa reperita, la notevole entità della pena ancora da espiare, superiore a tre anni, e la modesta consistenza dell'attività di volontariato, traendo da tali elementi una valutazione negativa circa la capacità della misura di prevenire il rischio di ulteriori reati. Poiché il ricorso mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità, è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato solo implicitamente quale istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale; la decisione ribadisce che la misura presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla capacità del condannato di evitare la commissione di ulteriori reati.
Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza può fondare il giudizio prognostico negativo su elementi concreti quali la temporaneità dell'attività lavorativa reperita, la rilevante entità della pena residua e la debole consistenza del percorso di reinserimento o volontariato.
- La motivazione del diniego della misura alternativa è sufficiente quando dia conto in modo coerente e logico delle ragioni per cui il percorso del condannato non appare idoneo a escludere il pericolo di recidiva; non è necessario aderire alla lettura più favorevole proposta dalla difesa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la decisione impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16710/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16711/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16714/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16715/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16719/2025 del 06/05/2025
- ordinanza_penale · 6 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16725/2025 del 06/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →