Cassazione Civile, Ordinanza n. 32720/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici specializzati aveva convenuto la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo il risarcimento del danno per il tardivo e incompleto recepimento della direttiva comunitaria in materia di formazione dei medici specialisti, o comunque la condanna al pagamento della somma dovuta per la frequenza dei corsi di specializzazione. In primo grado la domanda era stata rigettata per prescrizione; in appello la Corte territoriale aveva invece accolto la domanda principale, ritenendo ammissibili gli interventi volontari di altri medici, escludendo la prescrizione nei loro confronti perché l’eccezione era stata sollevata solo verso gli attori originari e poi, all’udienza, la convenuta si era limitata a "riportarsi agli scritti difensivi"; aveva inoltre affermato che la remunerazione adeguata spettasse anche agli specializzandi iscritti prima dell’anno accademico 1982/1983, con decorrenza però dal 1° gennaio 1983. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha censurato la lettura della Corte d’appello sull’eccezione di prescrizione, sostenendo che essa si estendesse anche agli interventori; 2) ha dedotto l’inammissibilità dell’intervento per mancata notifica/comunicazione dell’atto al convenuto; 3) ha sostenuto che l’intervento fosse comunque inammissibile perché avente oggetto diverso, per petitum e causa petendi, rispetto alla domanda originaria; 4) ha contestato il riconoscimento della remunerazione ai medici iscritti prima dell’a.a. 1982/1983. In via incidentale uno dei medici ha chiesto il riconoscimento degli interessi legali dalla prima costituzione in mora, deducendo che la Corte d’appello li aveva illegittimamente fatti decorrere dalla domanda giudiziale nonostante la prova dell’atto interruttivo del 3 agosto 2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendo infondati tutti e quattro i motivi. In particolare ha affermato che, in caso di intervento volontario depositato prima dell’udienza e non comunicato dalla cancelleria, il contraddittorio con l’interventore si instaura all’udienza già fissata; pertanto l’eccezione di prescrizione deve essere proposta nel primo atto successivo all’intervento e, se il convenuto all’udienza si limita a richiamare gli scritti difensivi predisposti prima di conoscere l’intervento, la prescrizione non si intende eccepita anche verso gli interventori. Ha inoltre confermato che la mancata comunicazione di cancelleria non comporta nullità dell’intervento e che l’intervento era ammissibile perché il diritto azionato dagli ulteriori medici era dipendente dal medesimo titolo sostanziale della controversia originaria. Quanto al merito, ha ribadito che il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, se la specializzazione rientra tra quelle considerate dalle direttive europee. Ha invece accolto il ricorso incidentale del medico che aveva dedotto un valido atto interruttivo del 3 agosto 2001, cassando parzialmente la sentenza e decidendo nel merito nel senso che gli interessi legali sull’importo liquidato decorrono da tale data. Le spese sono state compensate per le peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
intervento volontario del terzo
il terzo può intervenire quando fa valere un diritto relativo all’oggetto sostanziale della controversia; la mera connessione impropria non basta, ma nel caso esaminato il requisito era soddisfatto
richiamato come norma processuale asseritamente violata nei motivi sul regime dell’eccezione e dell’intervento
la mancata comunicazione di cancelleria dell’intervento non determina nullità se il contraddittorio si è comunque instaurato e il procedimento ha raggiunto la sua finalità
richiamato nei motivi di ricorso come parametro della censura sulla comunicazione dell’intervento
richiamato nel primo motivo sul tema della prescrizione
richiamato nel primo motivo sul tema della prescrizione
richiamato dal ricorrente incidentale per la decorrenza degli interessi dalla costituzione in mora
gli interessi legali seguono la mora del debitore e decorrono dalla relativa costituzione in mora se provata
richiamato dal ricorrente incidentale per la decorrenza degli interessi legali
richiamato dal ricorrente incidentale per il tasso degli interessi legali
art. 10 Trattato istitutivo della Comunità europea
richiamato nel motivo sulla mancata/ritardata attuazione delle direttive europee in materia di formazione specialistica
art. 14 direttiva CEE 82/76
la disciplina europea, come interpretata dalla CGUE, impone la remunerazione adeguata per i periodi di formazione interessati
art. 16 direttiva CEE 82/76
la remunerazione adeguata è dovuta per la formazione specialistica nei limiti temporali e soggettivi individuati dalla giurisprudenza UE
direttiva 75/363/CEE
interpretata nel senso che le formazioni specialistiche iniziate prima del 29 gennaio 1982 e proseguite dopo il 1° gennaio 1983 devono essere remunerate adeguatamente per il periodo successivo a tale data
direttiva 82/76/CEE
la mancata trasposizione tempestiva fonda il diritto al risarcimento/alla remunerazione nei limiti temporalmente individuati
direttiva 75/362/CEE
la remunerazione adeguata spetta solo per specializzazioni mediche comuni a tutti o ad alcuni Stati membri e indicate negli artt. 5 o 7
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel giudizio civile, il terzo che interviene volontariamente deve far valere un diritto dipendente dall’oggetto sostanziale della controversia originaria: è sufficiente la parziale coincidenza della causa petendi, mentre la mera identità di questioni giuridiche non consente l’intervento.
- Se l’intervento del terzo è depositato prima dell’udienza ma non viene comunicato dalla cancelleria alle parti già costituite, il contraddittorio con l’interventore si instaura comunque nell’udienza già fissata; tale irregolarità non determina nullità dell’intervento se il processo ha comunque raggiunto il suo scopo.
- L’eccezione di prescrizione deve essere proposta nel primo atto utile successivo all’instaurazione del contraddittorio con la parte contro cui essa è diretta; se l’intervento del terzo è conosciuto solo all’udienza, la difesa della parte originaria può scegliere se chiedere termini a difesa o svolgere subito le proprie difese, ma in tal caso non può ritenersi proposta validamente l’eccezione verso l’interventore se essa era stata formulata solo sulla base degli attori originari.
- In materia di responsabilità dello Stato per tardiva trasposizione delle direttive sulla formazione dei medici specialisti, il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi abbia iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione del corso, purché la specializzazione rientri tra quelle contemplate dalle direttive europee.
- Quando il giudice di merito accerti l’esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione o di costituzione in mora, gli interessi legali devono decorrere da tale data e non dalla domanda giudiziale, salvo diversa e specifica motivazione.
- Le questioni sulla decorrenza degli interessi e sulla prova dell’atto interruttivo vanno decise in base agli atti di causa; se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito.
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